Ordinanza n. 341/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 20legge 1497/1939
- art. 1-sexieslegge 431/1985
- art. 13legge 47/1985
- art. 16legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dal Pretore
di Verbania nel procedimento civile vertente tra Graber Bleicher
Ulrich Hermann ed altra e il Comune di Oggebbio iscritta al n. 319
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del processo di opposizione all'ordinanza
del Sindaco del Comune di Oggebbio con la quale veniva ingiunto ai
coniugi Graber Bleicher Ulrich Hermann e Bleicher Barbel il pagamento
di una sanzione amministrativa, il Pretore di Verbania ha sollevato,
in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), "nella parte in cui prevede che si applichi in ogni
caso la disposizione penale salvo che quest'ultima sia applicabile
solo in mancanza di altre disposizioni penali";
che nell'ordinanza di rimessione si espone che i coniugi
ricorrenti - per aver eseguito interventi edilizi di ristrutturazione
di un immobile di loro proprietà situato in area sottoposta a
vincolo paesaggistico - erano stati imputati dei reati di cui
all'art. 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed entrambi condannati in
primo grado, mentre nel giudizio di appello Bleicher Barbel era stata
assolta per non aver commesso il fatto e nei confronti di Graber
Bleicher Ulrich Hermann era stata pronunciata sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, essendo stata rilasciata
concessione in sanatoria;
che, inoltre, dalla stessa ordinanza si evince che l'ingiunzione
di pagamento a titolo di sanzione amministrativa - in applicazione
degli artt. 13 e 16, comma 4, lettera b), della legge della Regione
Piemonte, 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni
culturali, ambientali e paesistici) - è stata riferita agli stessi
lavori di ristrutturazione oggetto del processo penale;
che il giudice remittente osserva che lo stesso fatto -
costituito dalla ristrutturazione di un immobile in zona vincolata,
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza concessione
edilizia e senza preventiva autorizzazione paesistica - risulta
punito da una disposizione penale (art. 20, lettera c), della legge
n. 47 del 1985) e da una sanzione amministrativa prevista da norma
regionale (artt. 13, primo comma, lettera b), e 16, comma 4, lettera
b), della legge regionale n. 20 del 1989), ricorrendo, di
conseguenza, l'ipotesi di concorso di norme prevista dall'art. 9,
secondo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato anche
dall'art. 16, sesto comma, della legge della Regione Piemonte n. 20
del 1989;
che ad avviso del giudice a quo, poiché la disposizione penale
di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985 avrebbe natura
sussidiaria rispetto ad altre norme penali che disciplinano la
materia, l'unica disposizione applicabile al caso di specie, ai sensi
dello stesso art. 9 della legge n. 689 del 1981, sarebbe quella
regionale, che prevede la sola sanzione amministrativa;
che, pertanto, secondo la prospettazione del giudice remittente,
la disposizione impugnata consentirebbe alle Regioni di intervenire,
con norme di "carattere primario" suscettibili di modificare o
sostituire disposizioni penali, in contrasto con i principi della
riserva di legge statale in materia penale e di eguaglianza dei
cittadini sull'intero territorio nazionale;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata.
Considerato che l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, impugnato nel presente giudizio, in deroga alla regola
generale di cui al primo comma dello stesso articolo - che disciplina
il concorso tra norme nelle ipotesi in cui per lo stesso fatto siano
previste sanzioni penali e sanzioni amministrative disposte da leggi
statali stabilendo l'applicabilità della disposizione speciale -
dispone che, in caso di concorso tra norme penali e norme regionali o
delle province autonome di Trento e Bolzano, "si applica in ogni caso
la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo
in mancanza di altre disposizioni penali", e che da quest'ultimo
inciso del secondo comma dell'art. 9 il giudice a quo fa discendere
l'applicabilità, nel caso di specie, della sola sanzione
amministrativa regionale, ritenendo di natura sussidiaria la norma
penale di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985;
che, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,
il fatto illecito che ha legittimato l'ingiunzione sindacale opposta
nel giudizio a quo risulta sanzionato sia dalla norma penale statale
prevista dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di
conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, che rinvia
quoad poenam all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia
dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989,
n. 20, che prevedono per il medesimo fatto una sanzione
amministrativa;
che, secondo quanto esposto dal giudice remittente, il giudizio
penale relativo al fatto illecito contestato ai ricorrenti nel
giudizio a quo ha avuto corso sia in primo grado, sia in fase di
appello;
che l'art. 20 della legge n. 47 del 1985, entrato in vigore
successivamente alla disposizione impugnata, nel disciplinare le
sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa
espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi
fatti, disponendo, in deroga al criterio previsto dall'art. 9,
secondo comma, della legge n. 689 del 1981, la concorrenza nella
materia urbanistica ed edilizia della sanzione penale con quella
amministrativa;
che, di conseguenza, la norma impugnata non può trovare
applicazione nel giudizio a quo, in virtù della deroga richiamata di
cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, che, in riferimento ai
fatti illeciti ivi sanzionati, ha stabilito il principio del concorso
materiale della sanzione penale con quella amministrativa;
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione,
dal Pretore di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte