Ordinanza n. 341/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 662/1996
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193
a 203 della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 25 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale
di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro la Direzione
regionale delle entrate del Lazio, iscritta al n. 66 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Paci Eliseo, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Mario Tonucci per Paci Eliseo e l'avvocato dello
Stato Maria Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio attinente al rimborso del
contributo straordinario per l'Europa, la Commissione tributaria
provinciale di Roma, condividendo i rilievi mossi dal ricorrente, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a
203, della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), prevedenti l'istituzione
per il 1996 dell'anzidetto contributo straordinario;
che, secondo il giudice a quo il nuovo tributo colpirebbe
principalmente determinate fasce di reddito, esonerando quelle al di
sotto di una certa soglia, con la conseguenza che il criterio alla
base del contributo straordinario risulterebbe, in tal modo, difforme
da quello concretizzato con la imposizione generale sui redditi
(IRPEF, IRPEG, ecc.), pur incidendo sullo stesso reddito imponibile;
che verrebbe, così, violato il criterio della progressività
della imposizione fiscale, della uguaglianza e della universalità
della imposizione, nonché della necessaria aderenza alla capacità
contributiva;
che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa in
questione interferirebbe con il principio della capacità
contributiva anche sotto il profilo della retroattività della
imposizione, senza, peraltro, alcuna razionale giustificazione;
che, infatti, nel caso di specie, un reddito di un soggetto
contribuente, che è già assoggettato alla imposta generale sul
reddito, verrebbe ad essere sottoposto ad una ulteriore
contribuzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte
privata, ricorrente nel giudizio a quo la quale ha insistito per la
declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata ed ha
sottolineato che il meccanismo di incidenza del tributo in questione
colpirebbe, in particolare modo, una ristretta fascia reddituale,
mentre la maggior parte delle fasce di reddito ne rimarrebbero
esenti; queste ultime, peraltro, non necessariamente avrebbero una
capacità contributiva minima, giacché l'imposta, così come è
strutturata, finirebbe per esentare livelli di capacità contributiva
media, con una concentrazione del carico tributario specifico su una
minoranza della platea dei contribuenti, con conseguente violazione
del principio di capacità contributiva soggettiva sotto il profilo
sia della universalità e della generalità del concorso, sia della
uguaglianza e della razionalità della norma;
che, in relazione alla lamentata retroattività della
normativa in questione, la parte privata, dopo aver richiamato gli
orientamenti della Corte sull'argomento, sottolinea come, nella
specie, non ricorrerebbero le ragioni di giustificazione di tale
efficacia retroattiva, rinvenute dalla giurisprudenza in casi
precedenti, in quanto il contributo straordinario, andando a colpire
un reddito già tassato, non potrebbe connotarsi per prevedibilità e
logicità;
che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso
per la infondatezza della questione, osservando, in particolare, che
il confronto è fatto tra imposte di diversa natura, una delle quali,
peraltro, con carattere di straordinarietà, per cui il principio di
uguaglianza non risulterebbe violato;
che, nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, si
aggiunge che non sussisterebbe la dedotta retroattività della norma,
in quanto il contributo è riferito ad un reddito che ancora non
sarebbe maturato; peraltro, la retroattività sarebbe incompatibile
con l'art. 53 della Costituzione solo quando la norma sopravviene
dopo molti anni dall'avveramento del presupposto, quando, cioè, si
siano disperse le risorse della capacità contributiva;
che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza
pubblica, la parte privata ha presentato una memoria, con la quale
insiste nelle proprie conclusioni, ponendo l'accento sul modo
discriminatorio con cui le norme denunciate, attraverso il meccanismo
delle esenzioni e delle detrazioni, inciderebbero sui contribuenti,
recando violazione al principio di universalità della obbligazione
tributaria;
che nella anzidetta memoria si sottolinea come la lamentata
retroattività della norma non trovi giustificazione né sotto il
profilo della prevedibilità, né, tanto meno, sotto quello della
ragionevolezza, in quanto sarebbe una norma "impositiva, innovativa,
costitutiva di un prelievo aggiuntivo sul reddito soggettivo, già
assoggettato all'imposta generale";
che anche l'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità
della pubblica udienza, ha prodotto una memoria, con la quale ha
ribadito le conclusioni già rassegnate, sottolineando che i principi
di progressività ed universalità dell'imposizione tributaria
sarebbero del tutto inconferenti; il primo, perché va riferito
all'intero sistema tributario e non al singolo tributo; il secondo,
strettamente correlato alla capacità contributiva, perché sta ad
indicare il diverso concetto, secondo cui tutti coloro che sono in
possesso dell'attitudine economica a sottostare al tributo, devono
concorrere alla copertura della spesa della collettività;
che, in ordine all'asserita retroattività della imposizione
in esame, premesso il suo carattere straordinario, la memoria
dell'Avvocatura generale dello Stato osserva che la dissociazione
temporale tra la norma istitutiva ed il verificarsi del fatto assunto
quale presupposto impositivo presenterebbe un intervallo temporale
estremamente breve, tale da fondare la ragionevole presunzione della
permanenza delle risorse prodotte, nel pieno rispetto della effettiva
capacità contributiva del contribuente.
Considerato che l'ordinanza si basa su di un presupposto inesatto
cioè che l'imposizione tributaria debba essere necessariamente
uniforme tra imposte (diverse) che colpiscono lo stesso reddito,
indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario della
singola imposta e della sua ricorrenza e finalità;
che l'art. 53 della Costituzione deve essere interpretato in
modo unitario e coordinato, e non per preposizioni staccate ed
autonome le une dalle altre;
che, infatti, la universalità della imposizione, desumibile
dalla espressione testuale "tutti" (cittadini o non cittadini, in
qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica
italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale,
improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle
discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di
concorrere alle "spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva" (con riferimento al singolo tributo ed al complesso
della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti
politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla
collettività organizzata;
che, nello stesso tempo, la Costituzione non impone affatto
una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e
proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma
esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva,
in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come
svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del
principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli
ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed
eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà
politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione);
che si ravvisano manifesti elementi di completa
differenziazione di tipologia - rispetto all'IRPEF - del contributo
per l'Europa: imposizione straordinaria ed una tantum seguita da
impegno politico di un parziale futuro rimborso - poi realizzato per
il 60%, a due anni esatti di distanza, con la legge 23 dicembre 1998,
n. 448 -, in modo da costituire, in parte, un mero anticipo forzoso;
imposizione esclusivamente "finalizzata all'adeguamento dei conti
pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht",
obiettivo, peraltro, facilmente prevedibile in relazione alla
deficitaria situazione finanziaria in Italia; imposizione con indice
di riferimento ai redditi del 1996, già assoggettati ad IRPEF,
comunque non compensabile né detraibile rispetto ad altre imposte,
tasse e contributi; imposizione con criteri che dovevano tenere
presenti le capacità contributive residue rispetto all'intero onere
tributario, con particolare considerazione delle situazioni familiari
e dei redditi di lavoro ed assimilati, con un meccanismo consono alla
qualità di contribuente (persona fisica) e delle sue imprescindibili
esigenze economiche e sociali;
che di conseguenza appaiono non manifestamente irragionevoli
né arbitrarie le scelte legislative di introdurre, rispetto alle
altre imposte sul reddito, differenziate disposizioni in ordine al
minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio impositivo
sulla fascia bassa fino a L. 7.200.000 nonché su quella
immediatamente contigua attraverso il meccanismo delle detrazioni
operanti in modo indifferenziato, in relazione a scaglioni di
reddito, con aliquote progressive, in ordine a detrazioni legate alla
situazione personale familiare e al rapporto di lavoro o generali per
ogni contribuente tenuto all'imposta, in modo da ridurre o escludere
il carico per le fasce con capacità contributiva tutt'altro che
elevata;
che egualmente manifestamente infondate sono le altre censure
relative alla retroattività della norma, correlate sempre alla
capacità contributiva, in quanto, nella specie, si tratta di
imposizione, che assume come riferimento il reddito relativo a un
anno (1996), ancora in corso al momento della imposizione, ed ha le
speciali finalità e caratteristiche sopra enunciate;
che sia per il suo immediato contesto temporale, sia per le
modalità di pagamento, non era irragionevole la previsione
legislativa di persistenza della capacità contributiva in relazione
alla particolare conformazione delle fasce di contribuenti colpite;
che, su un piano più generale, non è inibito al
legislatore, al di fuori della norma penale, di emanare norme con
efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si
ponga in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente
protetti (sentenze nn. 416 e 229 del 1999);
che è evidente che, nel caso in esame, non si tratta di
tassazione di specifici atti od operazioni o transazioni economiche e
commerciali, per le quali, invece, si potrebbero delineare, sotto il
profilo della non ragionevolezza, problemi di affidamento e di
retroattività, quando la tassazione incida sul passato, con aggravio
impositivo rispetto a specifici rapporti ormai definiti ed esauriti,
tra le parti, anche dal punto di vista economico;
che per quanto riguarda il parametro dell'art. 23 Cost.,
semplicemente richiamato nel dispositivo della ordinanza di
rimessione, è sufficiente ai fini della manifesta infondatezza
sottolineare che le norme denunciate, senza alcuna possibilità di
incertezza, contengono tutti gli elementi perché una prestazione
patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge, cioè i
soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri
per la concreta individuazione dell'onere ed infine il modulo
procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte
dell'amministrazione (sentenza n. 507 del 1988);
che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza della questione per tutti i profili sollevati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte