Ordinanza n. 342/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
- art. 23legge 114/1977
- art. 5d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. c,
l. 13 aprile 1977 n. 114 e 10, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 6 giugno 1980
dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, il 16 dicembre
1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna e dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Como il 13 agosto 1983, di
Genova il 13 luglio 1984, di Velletri il 18 novembre e il 16 settembre
1981 e di Genova il 22 febbraio 1985, iscritte al n. 619 del registro
ordinanze 1982, ai nn. 752, 855 del registro ordinanze 1983 e ai nn.
1344, 1376 e 1377 del registro ordinanze 1984 e al n. 349 del registro
ordinanze 1985, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
53 del 1983, nn. 11 e 67 del 1984, nn. 113 bis, 65 bis e 244 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da De Simone
Michele, ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito
nel 1976 (e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche - irpef) degli interessi su un mutuo garantito da ipoteca su
immobili, la Commissione tributaria di primo grado di Napoli con
ordinanza del 6 giugno 1980 (reg. ord. n. 619 del 1982) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, l. 13
aprile 1977 n. 114, il quale limitava la detta deducibilità a tre
milioni di lire, nonché dell'art. 23 st. l., che disponeva
l'applicabilità del detto limite anche ai redditi percepiti nel 1976;
che la Commissione riteneva che le citate norme imponessero senza
giustificazione ai contribuenti un carico tributario imprevisto, così
ledendo i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità
contributiva (art. 53 Cost.);
che l'art. 5 l. cit. veniva impugnato, per gli stessi motivi, anche
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con ordinanza del
16 dicembre 1981 (reg. ord. n. 752 del 1983);
che nel corso di due giudizi iniziati rispettivamente da Galliani
Giuseppe e da Mercenaro Maria Luisa, la Commissione tributaria di primo
grado di Genova con ordinanze del 13 luglio 1984 e del 22 febbraio 1985
(reg. ord. n. 1344 del 1984 e 349 del 1985) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. c d.P.R. 29 settembre
1973 n. 597 modificato dall'art. 5 l. cit., il quale consentiva la
suddetta deducibilità soltanto nel caso in cui gli interessi fossero
stati pagati per effetto di un contratto di mutuo e non anche, come
nella specie, per effetto di un contratto di apertura di credito;
che la distinzione tra diversi tipi di contratto sembrava alla
Commissione ligure contrastante con l'art. 3 Cost. per manifesta
illogicità;
che l'art. 10 lett. c d.P.R. cit., modif. dall'art. 5 l. cit.,
veniva impugnato anche dalla Commissione tributaria di Velletri con
ordinanze del 18 novembre 1981, di eguale contenuto (reg. ord. nn. 1376
e 1377 del 1984), in quanto permetteva la suddetta deducibilità se gli
interessi fossero stati pagati per effetto del mutuo garantito da
ipoteca, e non anche se, come nella specie, detta garanzia non fosse
stata prestata;
che la Commissione indicava anch'essa, quali norme di riferimento,
che la Commissione tributaria di primo grado di Como con ordinanza
del 13 agosto 1983 (reg. ord. n. 855 del 1983) impugnava l'art. 10
lett. c d.P.R. cit., che limitava la deducibilità suddetta (l'importo
era stato portato a quattro milioni di lire con la l. n. 146 del 1980)
anche se, nella specie considerata, il mutuo era stato contratto per
pagare un riscatto necessario a liberare una persona sequestrata;
che la Commissione, in considerazione della particolare fattispecie
sottopostale, dubitava che la norma impugnata fosse in contrasto,
oltreché con gli artt. 3 e 53 Cost., anche con gli artt. 2, 13 e 32
Cost. in quanto poteva pregiudicare la tutela della salute, della
libertà e della vita dei cittadini;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte
le cause, chiedendo che fosse dichiarata la manifesta infondatezza di
tutte le questioni, in quanto già decise con sentenza n. 143 del 1982.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro
identità o connessione;
che le questioni sollevate dalle Commissioni di Napoli, di Enna, di
Genova e di Velletri debbono essere dichiarate manifestamente infondate
in quanto già decise da questa Corte con la sentenza n. 143 del 1982;
che con essa è stato escluso ogni contrasto tra la norma impugnata
e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione della deducibilità
degli interessi ai soli mutui ipotecari giustificata dall'esigenza
dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza
del negozio ad effetti obbligatori da cui nascono gli interessi stessi,
attraverso la sua realità (non basterebbe quindi la natura consensuale
del contratto di apertura di credito) e la pubblicità della garanzia
ipotecaria;
che la Corte ha altresì escluso che la retroattività della norma
impugnata leda alcun principio costituzionale e in particolare quello
della capacità contributiva, il quale si riferisce ad indici
concretamente rivelatori di ricchezza, che devono permanere nel momento
dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del
contribuente;
che dette questioni sono state anche dichiarate manifestamente
infondate con l'ordinanza n. 365 del 1983;
che manifestamente infondata è altresì la questione sollevata
dalla Commissione tributaria di Como, poiché la scelta dei modi di
tutela dei beni fondamentali della vita, della salute e della libertà
dei cittadini è riservata alla discrezionalità del legislatore.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre
1973 n. 597, modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevate
con le ordinanze indicate in epigrafe dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Napoli, Genova e Velletri, e dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Enna, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., in quanto già decise con la sentenza n. 143 del 1982;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 lett. c d.P.R. cit., sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo
grado di Como in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte