Ordinanza n. 342/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 55/1983
- art. 18d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 10d.P.R. 643/1972
- art. 23legge 131/1983
- art. 18legge 131/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 26, quarto
comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile
1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28
febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore
della finanza locale per l'anno 1983), 18, sesto comma, e 23 del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e successive modificazioni (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promossi con ordinanze emesse il 20 dicembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cremona, il 1° luglio 1985 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Monza, il 7 febbraio 1985
dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, il 10 dicembre
1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza (nn. 2
ordinanze), il 13 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Monza e il 7 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino iscritte rispettivamente ai nn. 237 e 743 del
registro ordinanze 1985 e ai nn. 280, 451, 452, 541 e 608 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985 e nn. 13, 35, 45, 46, 49 e
52/prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 la
Commissione tributaria di primo grado di Cremona ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 26
d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131 e 23
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 nella parte in cui, ai fini della
tempestività della dichiarazione relativa all'INVIM straordinaria,
non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di
arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla,
per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 237/1985);
che analoga questione è stata pure sollevata, con quattro
ordinanze di identico contenuto emesse il 1° luglio 1985 (ord. n.
743/1985), il 10 dicembre 1985 (ordd. nn. 451, 452/1986) e il 13
febbraio 1986 (ord. n. 541/1986), dalla Commissione tributaria di
primo grado di Monza, che ha impugnato il solo art. 26, quarto comma,
d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983, sempre per contrasto
con l'art. 3 Cost., e dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino che, con due ordinanze emesse il 7 febbraio 1985 (ordd. 280,
608/1986), ha incentrato l'impugnativa sull'art. 18, sesto comma,
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per contrasto anche con l'art. 76
Cost. in relazione all'art.10 della legge delega 9 ottobre 1971 n.
825 che ha tra l'altro imposto direttive volte a semplificare i
rapporti tributari nelle varie fasi;
che i giudizi a quibus vertono tutti su soprattasse applicate
dall'Ufficio per tardive dichiarazioni (ai fini dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili ex art. 26 d.l. n. 55 del
1983 conv. in l. n. 131 del 1983) spedite dalle società ricorrenti
tempestivamente, ma pervenute all'ufficio oltre il termine stabilito
dalla legge;
che nei presenti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica
questione relativa all'art. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983
n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131 (e al connesso art. 23 d.P.R.
n. 643 del 1972 che prevede la relativa sanzione) e alla norma di cui
all'art.18, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972, talché si appalesa
opportuna la riunione dei giudizi ai fini di un'unica pronuncia;
che questa Corte con la sentenza n. 121 del 1985 affrontando una
questione analoga quanto al problema dell'equiparazione tra
"presentazione" e data di spedizione (relativa peraltro al ricorso
amministrativo in materia di I.G.E.) ha avuto modo di osservare che
"nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti
presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere
offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare -
per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi
per saggiarne la ragionevolezza, a confronto di singole
disposizioni";
che non sussistono valide ragioni per non confermare tale
assunto nella presente fattispecie dove, a fronte dei riferimenti
posti dalle ordinanze di rimessione (i più pertinenti relativi
all'IRPEF, IRPEG e IVA), permangono altre normative, ancora più
affini rispetto all'INVIM (in materia cioè di imposta di registro,
di successione), che non prevedono l'invocata equiparazione;
che pertanto manifestamente infondata è la questione posta per
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che, come sopra evidenziato, anche nei giudizi di cui alle
ordinanze nn. 280/86 e 608/86 si controverte in ordine alla tardiva
dichiarazione per INVIM straordinaria di cui all'art. 26 d.l. n.
55/1983 conv.in l. n. 131/1983, talché la Commissione tributaria di
primo grado di Torino avrebbe dovuto impugnare, come eccepito
dall'Avvocatura dello Stato, il quarto comma dell'art. 26 stesso
decreto-legge anziché la norma prevista nel d.P.R. n. 643 del 1972
(art. 18, sesto comma);
che tale rilievo pertanto rende priva di rilevanza la questione
posta dalla stessa Commissione di Torino in relazione all'art. 76
Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n.
55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, 18, sesto comma, e 23 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle
ordinanze in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
643 sollevata, in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art.
10 l. 9 ottobre 1971 n. 825, dalle ordinanze - pure in epigrafe della
Commissione tributaria di primo grado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte