Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 27/1973

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n.

658, sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6

settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 191 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 6

settembre 1982, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della

legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella parte in cui prevede un

differente trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico

della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che trovino una nuova

occupazione a terra, per i quali la pensione viene ridotta, e quelli

che vengono nuovamente imbarcati, per i quali l'erogazione della

pensione viene sospesa;

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile e comunque non fondata;

che analoghe conclusioni ha formulato il Presidente del

Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;

considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi

che pur riferendosi entrambe a marittimi titolari di pensioni a

carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro

nettamente diverse;

che, infatti, in favore dei marittimi titolari di pensione che

riprendono la navigazione con imprese soggette all'obbligo di

iscrizione alla predetta Cassa, è prevista, al momento della

definitiva cessazione della navigazione, la riliquidazione della

pensione;

che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano

nuovamente occupati a terra alle dipendenze di terzi soggetti

all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed

integrative della medesima, non è prevista alcuna riliquidazione

della pensione ma solo la possibilità di cumulo tra pensione e

reddito da lavoro dipendente con le modalità ed i limiti posti dalle

norme sull'assicurazione generale;

che, pertanto, tenuto conto del trattamento normativo

complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico

della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, non è ravvisabile

alcuna violazione del principio di uguaglianza nella diversa

disciplina posta dal legislatore;

che, quindi, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Fermo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte