Ordinanza n. 342/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n.
658, sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6
settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 191 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 6
settembre 1982, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella parte in cui prevede un
differente trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico
della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che trovino una nuova
occupazione a terra, per i quali la pensione viene ridotta, e quelli
che vengono nuovamente imbarcati, per i quali l'erogazione della
pensione viene sospesa;
che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile e comunque non fondata;
che analoghe conclusioni ha formulato il Presidente del
Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;
considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi
che pur riferendosi entrambe a marittimi titolari di pensioni a
carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro
nettamente diverse;
che, infatti, in favore dei marittimi titolari di pensione che
riprendono la navigazione con imprese soggette all'obbligo di
iscrizione alla predetta Cassa, è prevista, al momento della
definitiva cessazione della navigazione, la riliquidazione della
pensione;
che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano
nuovamente occupati a terra alle dipendenze di terzi soggetti
all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed
integrative della medesima, non è prevista alcuna riliquidazione
della pensione ma solo la possibilità di cumulo tra pensione e
reddito da lavoro dipendente con le modalità ed i limiti posti dalle
norme sull'assicurazione generale;
che, pertanto, tenuto conto del trattamento normativo
complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico
della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, non è ravvisabile
alcuna violazione del principio di uguaglianza nella diversa
disciplina posta dal legislatore;
che, quindi, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Fermo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte