Ordinanza n. 342/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 162/1982
- art. 12legge 28/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10
marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza
emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio sul ricorso proposto da Maria Antonietta Santoro nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n.
187 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Maria Antonietta
Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed
altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma
di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a
fini speciali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta il 5 aprile 1993), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette
a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica);
che il decreto presidenziale n. 14 del 1987 disciplina il valore
abilitante del diploma di assistente sociale e stabilisce che il diploma stesso costituisce l'unico titolo per l'esercizio della
professione di assistente sociale (art. 1), della quale
contestualmente definisce il contenuto (art. 2), così intendendo
attuare l'art. 9 del d.P.R. n. 162 del 1982, che, provvedendo al
riordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali,
consente di determinare con appositi decreti presidenziali i diplomi
rilasciati dalle scuole stesse, che hanno valore abilitante per
l'esercizio delle corrispondenti professioni o che costituiscono
titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico
impiego;
che il Tribunale amministrativo rimettente ritiene che l'art. 9
del d.P.R. n. 162 del 1982 sia stato emanato in assenza di apposita
delega da parte delle Camere; in violazione, quindi, dell'art. 77,
primo comma, della Costituzione, in quanto la delega attribuita con
l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 per la revisione
degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali non
comprenderebbe il potere di incidere sulla libertà di esercizio di
una determinata attività, rendendo necessario per essa un titolo di
studio in precedenza non richiesto; che se, invece, l'art. 12, ultimo
comma, della legge n. 28 del 1980 comprendesse nella delega la
possibilità di disciplinare la professione di assistente sociale,
questa norma, ad avviso del Tribunale amministrativo rimettente,
sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto la
delega sarebbe priva della determinazione di principi e criteri
direttivi;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso
Tribunale amministrativo regionale nel corso di altri analoghi
procedimenti, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 114
del 1993;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomenti o profili
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestatamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
(Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12,
ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica),
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte