Ordinanza n. 343/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 58, 64 e 65
legge 27 luglio 1978 n. 392 (disdetta per finita locazione), promossi
con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Palermo, il 27
novembre 1984 dal Pretore di Paola (n. 2 ord.), il 21 dicembre 1984 e
il 19 gennaio 1985 dal Pretore di Potenza, iscritte ai nn. 224 reg.
ord. 1983 e 67, 68, 206, 207 e 208 reg. ord. 1985 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1983 e nn. 149 bis e 179
bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Borghesian Ennio
e Longo Rosa ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un
immobile abitativo, il Pretore di Palermo con ordinanza del 24 gennaio
1983 (reg. ord. n. 224 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,
concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della
stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i contratti
già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto locativo in
assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3,
richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga;
che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo
a contrasto con l'art. 3 Cost.;
che in proposito il Pretore riteneva che entrambe le categorie di
rapporti di locazione - quelli prorogati di cui all'art. 58, e quelli
non prorogati previsti dall'art. 65 cit. dovevano ritenersi
analogamente sottoposti ad un'ulteriore proroga per effetto della
stessa legge n. 392 del 1978;
che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Paola, il
quale impugnava, oltre all'art. 58, l'art. 64 l. cit., con ordinanze
del 27 novembre 1984 (reg. ord. 67 e 68 del 1985) e dal Pretore di
Potenza, che impugnava il solo art. 58 l. cit., con ordinanze del 21
dicembre 1984 e 19 gennaio 1985 (reg. ord. n. 206, 207, 208 del 1985);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause 67 e 68 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33
del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,
debbono essere riuniti;
che la questione sollevata dal Pretore di Paola ed avente ad
oggetto l'art. 64 l. n. 392 del 1978 è completamente priva di
motivazione sulla rilevanza, ossia sull'applicabilità della detta
norma nei giudizi a quibus, e perciò dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
che nel merito la questione sugli artt. 58 e 65 st.l. è stata già
decisa da questa Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;
che in essa la Corte ha osservato come la diversità della
disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla
necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le
due categorie di contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli
artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla
sostanziale diversità delle categorie stesse;
che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già
soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,
sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978,
venendo così a risultare una normativa particolarmente favorevole per
i conduttori; il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui
all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova
disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di
minima entità;
che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente
la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai
contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso
anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre
cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);
che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non
essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 64 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Paola;
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Palermo, Paola e Potenza
con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la
sent. n. 33 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte