Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 549/1988

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 25legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di

soggiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed

Emilia-Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in

cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 3 e 9

del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi

notificati, rispettivamente il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati,

rispettivamente, il 2 e 8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) per

violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto

legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno),

sollevata, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalle

Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte