Ordinanza n. 343/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.lgs. 504/1992
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 74legge 342/2000
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo
2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso
proposto da S.S. Max Eric di Donati e Lavagno contro comune di
Biella, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 marzo 2001, la
Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), "laddove non consente al contribuente [...] di
dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo
aritmetico";
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, prevedendo
che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile ai
fini I.C.I. è costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1 gennaio dell'anno
di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi dell'art. 52,
ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, si porrebbe in contrasto sia con il diritto di
difesa, in quanto precluderebbe al contribuente la dimostrazione
dell'effettivo valore dell'immobile, sia con il principio di
capacità contributiva, comportando l'applicazione dell'imposta "su
un valore determinato in base a criteri astratti";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione;
che - per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 53
della Costituzione - la parte pubblica ricorda innanzitutto che
identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza
n. 111 del 1997;
che, comunque, la determinazione del valore imponibile basata
sulla rendita catastale con applicazione di moltiplicatori non
contrasterebbe di per sé con il principio di capacità contributiva,
rispondendo ad una scelta non irragionevole del legislatore dettata
da evidenti esigenze applicative dell'imposta;
che l'accertata legittimità del criterio legale di
determinazione della base imponibile dell'I.C.I. renderebbe priva di
consistenza anche la censura di violazione del diritto di difesa del
contribuente;
che al contribuente sarebbe, comunque, riconosciuta piena
tutela giurisdizionale avverso gli atti attributivi o modificativi
della rendita catastale.
Considerato che questione identica a quella prospettata
dall'odierno rimettente è stata dichiarata non fondata - in
riferimento all'art. 53 della Costituzione - con sentenza n. 111 del
1997;
che in tale sentenza si afferma, tra l'altro, che il ricorso,
per l'accertamento del valore imponibile, a criteri di determinazione
legale basati - per evidenti ragioni di uniformità e semplificazione
dell'accertamento - sui dati catastali non è di per sé in contrasto
con l'evocato parametro costituzionale;
che non sussiste, quindi, nemmeno la denunciata violazione
dell'art. 24 della Costituzione, considerando anche che la tutela
giurisdizionale del contribuente è assicurata dalla possibilità di
impugnazione degli atti attributivi o modificativi della rendita
catastale, riconosciuta dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000,
n. 342 (Misure in materia fiscale), anche con riferimento ad atti
emanati anteriormente al 1 gennaio 2000 e già divenuti definitivi;
che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte