Ordinanza n. 344/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 41d.P.R. 327/1980
citata
- art. 34legge 689/1981
- art. 8legge 689/1981
- art. 14legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 della
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e 41 del
d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dal Pretore
di Salerno, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno
1984;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 22
giugno 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 17 della legge 30 aprile
1962 n. 283, e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nella parte in cui
sanzionano penalmente la omessa tenuta sul luogo di lavoro del
libretto di idoneità sanitaria, mentre la totale carenza dello
stesso è sanzionata solo in sede amministrativa in forza dell'art.
34 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha escluso dalla
depenalizzazione tutti i reati previsti dalla legge n. 283 del 1962,
ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 8 e 14;
che la parte privata non si è costituita, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che la disposizione dell'art. 41 del d.P.R. n. 327 del
1980 ha indubbia natura regolamentare ed in quanto tale non è
autonomamente sottoponibile al giudizio della Corte;
che l'art. 17 della legge n. 283 del 1962 espressamente prevede,
per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento
generale di esecuzione, adottato, appunto, con il d.P.R. n. 327 del
1980, la pena dell'ammenda;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
ritenersi proposta nei confronti del solo art. 17 della legge n. 283
del 1962, in relazione all'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980;
che, tuttavia, le situazioni poste a raffronto sono nettamente
differenziate in quanto il fatto addebitabile al datore di lavoro ha
una gravità maggiore di quello addebitabile al lavoratore, onde la
norma censurata non è assolutamente irragionevole e trova adeguata
giustificazione nella diversità dell'interesse tutelato;
che, quindi, la questione sollevata appare manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in
relazione all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte