Ordinanza n. 344/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 47d.P.R. 348/1977
- art. 53d.P.R. 348/1977
- art. 65d.P.R. 348/1977
- art. 66d.P.R. 348/1977
- art. 67d.P.R. 348/1977
- art. 47d.P.R. 348/1977
- art. 53d.P.R. 348/1977
- art. 65d.P.R. 348/1977
- art. 66d.P.R. 348/1977
- art. 67d.P.R. 348/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e
di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna
ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989, depositati
in cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e
11 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28
gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha sollevato questione
di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n.
547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime) per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto
speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 12
giugno 1977, n. 348);
che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 30
gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n.
547 del 1988 per violazione, degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125
Cost.;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto
legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n.
547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime), sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla
Regione Sardegna, per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto
speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 19
giugno 1977, n. 348), e dalla Regione Emilia Romagna per violazione
degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte