Ordinanza n. 344/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal pretore
di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di Lombardo
Demetrio ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni
edilizie, il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 13 marzo
1995, pervenuta a questa Corte il 14 aprile 1997 (r.o. n. 235 del
1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica);
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, nel
prevedere la riapertura di termini per la concessione del condono
edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituirebbe
esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato in assenza
della procedura garantistica prevista dall'art. 79 della Costituzione
per la concessione dell'amnistia;
che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione sotto
il duplice profilo della ragionevolezza e del principio di
uguaglianza, in quanto la reiterazione del condono, a distanza di
oltre nove anni da quello concesso nel 1985, sarebbe in contrasto con
le giustificazioni costituzionali che erano state riconosciute al
primo con riferimento alla eccezionalità del provvedimento ed alla
esigenza di "chiudere un passato di illegalità";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata in
riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, ha già formato
oggetto di esame da parte di questa Corte, che ne ha dichiarato la
infondatezza con la sentenza n. 427 del 1995, cui hanno fatto seguito
la sentenza n. 256 del 1996 e le ordinanze nn. 457 e 537 del 1995, di
manifesta infondatezza;
che, in riferimento ai citati parametri costituzionali, non sono
dedotti profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad
un riesame della questione, che, pertanto, deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal pretore di
Reggio Calabria con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte