Ordinanza n. 345/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2106Codice civile
- art. 7legge 300/1970
- art. 7Statuto dei lavoratori
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2106
del codice civile e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1983 dal
Pretore di Catania ed il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Saronno,
iscritte rispettivamente al n. 827 del registro ordinanze 1983 e al
n. 556 del 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60 dell'anno 1984 e n. 287 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione di Giarrizzo Antonino nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza emessa il 17
maggio 1983 (R.O. n. 827/83), ha sollevato, in riferimento all'art.
3, secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove
interpretato nel senso della inapplicabilità delle disposizioni in
esso contenute, ai licenziamenti non espressamente previsti come
sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva;
che la parte privata, costituitasi nel giudizio, e l'Avvocatura
dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, hanno chiesto che la questione venga
dichiarata manifestamente infondata perché già decisa con la
sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte;
che, con ordinanza del 17 gennaio 1984 (R.O. n. 556/84), anche
il Pretore di Saronno ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2106 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio
1970 n. 300 nella parte in cui non prevedono che le garanzie di cui
al citato art. 7 si applichino a tutti i licenziamenti intimati per
inadempimento o mancanza del lavoratore indipendentemente dal fatto
che la normativa legislativa o la contrattazione collettiva o quella
validamente posta dal datore di lavoro, qualifichino i licenziamenti
come sanzione disciplinare;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
rilevato che la sentenza di questa Corte n. 204/82 deve interpretarsi
nel senso che le garanzie sono applicabili a tutti i licenziamenti,
anche se non espressamente previsti dall'autonomia collettiva quali
sanzioni disciplinari;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;
che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sent. n. 204
del 1982), le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970
si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione
disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva;
che il relativo accertamento e la relativa qualificazione
spettano ai giudici remittenti e possono essere effettuati secondo
l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia;
che, quindi, le questioni sollevate sono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge 23
maggio 1970 n. 300 e 2106 cod. civ., sollevata, in riferimento
all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori di Catania e
Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte