Ordinanza n. 345/2000
Altra decisione · depositata il 24/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 3legge 2/2000
- art. 24legge 2/2000
- art. 111legge 2/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, in materia di giusto processo), promosso con ordinanza
emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento nel
procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo, iscritta al n. 123
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15 - prima serie speciale - dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di D'Antonio Gerardo;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000, la Corte
di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111 (nuova formulazione) Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di
giusto processo);
che a parere del giudice rimettente la limitazione delle
garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai
procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 2 del 1999 nei quali non sia stato dichiarato
aperto il dibattimento, violerebbe gli indicati parametri "sotto i
profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a
prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale
cui essi siano sottoposti), del diritto di difesa (così come sancito
anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato
diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio";
che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale
ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale è
stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 2 del 2000,
ha apportato sensibili innovazioni rispetto al testo della norma
impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del menzionato decreto è
stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di
conversione;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente perché verifichi se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte