Ordinanza n. 346/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15-bislegge 94/1982
- art. 67Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della
legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 6
dicembre 1983 dal Pretore di Agrigento, il 25 luglio 1984 dal Pretore
di Sondrio, il 12 aprile 1984 dal Tribunale di Savona, il 6 settembre
1983 e il 24 gennaio 1984 dal Pretore di Milano, iscritte
rispettivamente ai nn. 1091, 1135, 1203, 1331 del registro ordinanze
1984 e al n. 175 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 bis, 59 bis, 65 bis, 119 bis
e 161 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Dimora Giuseppe e Bellavia Marullo Paola ed avente ad oggetto la fine
della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Agrigento
con ordinanza del 6 novembre 1983 (reg. ord. n. 1091 del 1984)
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l.
25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il
quale aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa
già soggetti alla scadenza di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n.
392;
che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non
soggetto a proroga nel momento di entrata in vigore della l. ult. cit.
e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel
detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il
conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal
citato art. 15 bis;
che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva
dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava l'ulteriore
proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva
alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la stessa questione veniva sollevata dai Pretori di Sondrio e
di Milano, nonché dal Tribunale di Savona con le ordinanze meglio
indicate in epigrafe;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte
le cause, chiedendo che le questioni fossero dichiarate manifestamente
infondate.
Considerato che per la sostanziale identità delle questioni
sollevate i giudizi debbono essere riuniti;
che esse sono manifestamente infondate in quanto già decise con la
sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il
differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15 bis per i
rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non
prorogati" (art. 71) di cui alla legge n. 392 del 1978, trova
fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché
soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale
punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i
secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano
tratti talmente differenti da non consentire razionalmente
l'assoggettamento alla medesima disciplina.
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione
del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dai Pretori di Agrigento, Sondrio e Milano, nonché dal
Tribunale di Savona, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto
già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte