Ordinanza n. 346/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983
dal Pretore di Modena, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120
dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 3
novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3,
primo comma, Cost., dell'art. 444 cod. proc. civ. nella parte in cui
non prevede, nell'ipotesi in cui non sia applicabile il foro della
residenza dell'assicurato per non averla questi in Italia e la causa
non sia compresa tra quelle di cui al secondo e terzo comma dello
stesso articolo (cause di infortunio e malattie professionali degli
addetti alla navigazione marittima; controversie relative agli
obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione di sanzioni per il
relativo inadempimento), che sia competente il Pretore, in funzione
di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione
del Tribunale nell'ambito della quale si trova la sede dell'ente cui
l'assicurato abbia presentato la domanda amministrativa, ovvero,
nell'ipotesi di inapplicabilità di detto criterio, il Pretore in
funzione di giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della
circoscrizione del Tribunale al quale la domanda giudiziale è stata
proposta dall'assicurato o il Pretore del capoluogo del circondario
nel quale ha sede il giudice adito;
che nel presente giudizio si è costituito l'I.N.P.S. rilevando
la infondatezza della questione e chiedendo, comunque, che la Corte
decida secondo giustizia;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata dovendosi
interpretare la disposizione impugnata come non esclusiva della
possibile applicazione delle norme generali sulla competenza
richiamate dall'art. 413 cod. proc. civ., a sua volta applicabili
alle controversie previdenziali in virtù del richiamo operato
dall'art. 442 cod. proc. civ.;
considerato che il giudice a quo espressamente chiede una
sentenza manipolativa di accoglimento che "introduca nell'art. 444
cod. proc. civ. una o più disposizioni sussidiarie ora mancanti",
indicando, peraltro, tre distinti criteri per la determinazione della
competenza territoriale nelle controversie previdenziali nell'ipotesi
in cui non sia applicabile quello del foro della residenza dello
assicurato;
che, nei termini in cui è stata prospettata, la questione si
appalesa manifestamente inammissibile in quanto non rientra nei
poteri della Corte la scelta tra l'uno o l'altro dei formulati
criteri di determinazione delle competenze territoriali, non avendo,
tra l'altro, il giudice a quo indicato quale dei detti criteri
sussidiari fosse idoneo a realizzare la soluzione più adeguata ai
parametri invocati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., sollevata,
in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3,
primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte