Ordinanza n. 346/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge
regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato
bolognese "Scuola e Costituzione" ed altri contro la Regione
Emilia-Romagna, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e
Costituzione" ed altri, della regione Emilia-Romagna, nonché l'atto
di intervento della Federazione italiana scuole materne (FISM) ed
altri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Corrado
Mauceri, Maria Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese
"Scuola e Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia- Romagna, Michele Scudiero, Mauro Giovannelli e Giuseppe
Totaro per la Federazione italiana scuole materne ed altri.
Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge
regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), per
violazione degli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione;
che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio
promosso avanti al Tribunale amministrativo regionale dal Comitato
bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista
di Bologna, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di
Bologna e dalla Comunità Ebraica di Bologna, per ottenere
l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna in data 28 settembre 1995, n. 97, concernente
l'approvazione dei criteri per l'assegnazione ai comuni, per l'anno
1995, dei contributi previsti dalla legge citata, in vista
dell'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno
delle scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati senza fini di
lucro;
che, come risulta dall'ordinanza, il Tribunale amministrativo
regionale, con sentenza in data 1 aprile 1997, aveva dichiarato
inammissibile il secondo ed il terzo motivo del ricorso ed aveva
accolto il primo motivo (riconoscendo l'illegittimità della
delibera, per violazione della legge regionale, nella parte in cui
prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di comuni che non
avessero stipulato le ricordate convenzioni) e contestualmente, con
separata ordinanza, aveva proposto la questione di legittimità
costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli
artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione;
che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 -
ritenuto ammissibile l'intervento della FISM (Federazione italiana
scuole materne) - ha dichiarato la questione manifestamente
inammissibile, rilevando che con la sentenza di accoglimento di una
parte del ricorso, per violazione della legge impugnata, il giudice a
quo aveva già fatto applicazione di essa; che, pertanto, ai fini
della motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto "dar conto del
fatto che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio,
rimanendo come unico oggetto del giudizio le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti in logica
subordinazione all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta
conforme a legge"; che, invece, il rimettente si era "limitato ad
affermare in modo apodittico la rilevanza della sollevata questione,
il cui accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter data la sentenza
ch'egli aveva già pronunciato";
che - sulla base di queste premesse - il giudice a quo
ripropone la questione di legittimità costituzionale della citata
legge regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendola rilevante
e non manifestamente infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il quale con una memoria
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, e poi, con la memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza, ha dichiarato di "revocare" l'intervento;
che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del
giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione;
che si è costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;
che ha spiegato intervento la FISM (Federazione italiana
scuole materne), già intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza
n. 67 del 1998, rilevando che la legge regionale impugnata è stata
abrogata, e sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza della
questione.
Considerato che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con
cui la questione proposta dal rimettente, ed oggi riproposta, è
stata dichiarata manifestamente inammissibile - ha ritenuto
ammissibile l'intervento già allora spiegato dalla FISM, del quale
persistono le condizioni di ammissibilità;
che la presente questione di legittimità costituzionale è,
come quella decisa dall'ordinanza n. 67 del 1998, manifestamente
inammissibile, anche a prescindere dal totale difetto di motivazione
dell'ordinanza di rimessione (emessa in data 20 dicembre 1999)
relativamente all'incidenza sul giudizio pendente della legge della
Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente
abrogato la legge regionale n. 52 del 1995, e relativamente al
significato da attribuire all'art. 17, che in via transitoria
assoggetta ancora alla legge del 1995 i soli "procedimenti di
erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso";
che, infatti, il remittente afferma anzitutto che - essendo
stata la delibera regionale impugnata sia nella sua interezza, sia
(col primo motivo) in riferimento ad un profilo parziale - "oggetto
largamente prevalente del thema decidendum" è "l'asserita
illegittimità derivata dell'impugnata delibera per illegittimità
costituzionale della legge regionale citata" onde la sentenza di
accoglimento del primo motivo non ha esaurito il potere decisorio del
giudice, avendo "definito soltanto una parte secondaria (e
sostanzialmente marginale) dell'oggetto del contendere";
che l'argomentazione nulla di decisivo aggiunge alla
motivazione del precedente provvedimento di rimessione, circa il
quale questa Corte, con l'ordinanza n. 67 del 1998, ha già rilevato
che il Tribunale amministrativo regionale - proprio in ragione
dell'accoglimento del primo motivo del ricorso - aveva applicato la
legge regionale in esame, utilizzandola come parametro per valutare
(e in concreto escludere) la legittimità della delibera impugnata, e
che non risultava come, a seguito di tale applicazione, non si
dovesse considerare esaurito il correlativo potere decisorio del
giudice, con la conseguenza - ora come allora - della manifesta
inammissibilità, per irrilevanza, della questione di
costituzionalità;
che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente
si risolvono in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio
1983, n. 6 "Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli
articoli 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte