Ordinanza n. 347/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 876/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3
dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito
nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, e prorogato con legge 26 novembre
1979, n. 598 (Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori
del commercio e del turismo), promosso con ordinanza emessa il 20
ottobre 1983 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 200 dal registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 197 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 20
ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre
1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato
con legge 26 novembre 1978, n. 592, nella parte in cui limita ai
settori del commercio e del turismo la possibilità di stipulare
contratti di lavoro a termine per far fronte, in alcuni periodi
dell'anno, alla intensificazione dell'attività lavorativa alla quale
non è possibile sopperire con il normale organico;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata
non fondata;
Considerato che rientra nella discrezionalità del legislatore la
scelta di quei settori relativamente ai quali, stanti le le loro
peculiari caratteristiche ed esigenze nonché la necessità di
soddisfazione delle più impellenti e pressanti finalità
occupazionali, specie giovanili, possa ragionevolmente disporsi una
deroga al principio sancito dalla legge n. 230 del 1962, secondo cui
i contratti di lavoro, in via generale, devono essere stipulati a
tempo indeterminato;
che detta scelta non è sindacabile in sede di giudizio di
costituzionalità tranne che sia irrazionale ed assolutamente
arbitraria;
che, peraltro, tra i settori posti a confronto dal giudice a quo
sussistono nette differenziazioni per cui non può trovare
applicazione il precetto dell'art. 3 Cost;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977, n. 876,
convertito in legge 3 febbraio 1978, prorogato con legge 26 novembre
1979, n. 592, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte