Ordinanza n. 348/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma
primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sui redditi), e 207, comma primo, d.P.R. 29 gennaio 1958
n. 645 (testo unico delle leggi nelle imposte dirette) promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1981 dal pretore di Bologna, nel
procedimento di esecuzione civile promosso dalla Esattoria II.DD. di
Bologna contro la S.p.A. CIA ed altro, iscritta al n. 303 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 221 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento citati in epigrafe,
il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 52 primo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, e 207 comma primo d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 ritenendoli
incompatibili cogli artt. 3,24 e 113 Cost.,
che, per quanto si riferisce al preteso contrasto cogli artt. 24 e
113 Cost., il Pretore si limita a rifarsi "alle ragioni esposte dal
proponente", senza peraltro riportarle e, per quanto concerne
l'asserita incompatibilità coll'art. 3 Cost., il Pretore espone la
questione ma nulla dice in tema di rilevanza, né è dato in alcun modo
d'intendere, nemmeno aliunde, in che consistesse il caso di specie.
Considerato che, per tal modo, mentre addirittura s'ignorano i
termini della questione proposta in relazione agli artt. 24 e 113
Cost., non è possibile esprimere alcun giudizio sulla rilevanza in
ordine alla parte concernente l'asserito contrasto coll'art. 3 Cost.: e
ciò anche a prescindere dal fatto che - com'è stato rilevato
dall'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri - la questione, in relazione a
tutti gli stessi parametri, è stata già dichiarata infondata da
questa Corte con sentenza 12 giugno 1973 n. 85.
che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, e 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n.
645, sollevata dal Pretore di Bologna, coll'ordinanza in epigrafe, in
relazione agli artt. 3,24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte