Ordinanza n. 348/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice
di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 28
ottobre 1993 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale
a carico di Manfredi Goffredo, iscritta al n. 7 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha, con ordinanza del
28 ottobre 1993, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 88 del codice di
procedura penale del 1930, "nella parte in cui non prevede la
sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a
trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto
impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di
durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte
civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione
civile davanti al giudice civile indipendentemente dal processo
penale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 330 del 1994 ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto
comma, del codice di procedura penale del 1930, proprio nella parte
in cui non prevede, in caso di accertato impedimento fisico
permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di
comparire all'udienza, ove questo non consenta che il dibattimento
prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte
civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile;
e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di
procedura penale del 1930, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 330 del 1994, "nella parte in cui non
prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di
durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire
all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in
sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre
l'azione civile davanti al giudice civile", questione sollevata dalla
Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte