Ordinanza n. 348/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 21legge 1034/1971
- art. 23legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice
di procedura civile, dell'art. 21, comma settimo, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1994 dal Giudice
istruttore del tribunale di La Spezia sul ricorso proposto dalla
Polisportiva Migliarinese Teli contro il Comune di La Spezia,
iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di La Spezia,
adito con ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile da una
società di calcio cui il comune aveva comunicato il divieto di
disputare gli incontri di campionato presso un campo sportivo, con
ordinanza del 18 aprile 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il
19 gennaio 1995 (R.O. n. 47 del 1995), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 700 c.p.c., nonché
dell'art. 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui
non consentono al giudice amministrativo la emissione di un
provvedimento inaudita altera parte o, comunque, nel brevissimo tempo
e con la procedura semplificata di cui all'art. 700 c.p.c.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe
in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, recando
vulnus al diritto di difesa ed al principio di effettività della
tutela giurisdizionale nei confronti di atti della Pubblica
Amministrazione;
che, con riferimento ai medesimi parametri, con la stessa
ordinanza è impugnato ancora l'art. 700 c.p.c. nella parte in cui
non consente al giudice ordinario di assumere un provvedimento in via
di urgenza a tutela di interessi legittimi, in attesa che il giudice
amministrativo emetta la sua pronuncia sulla istanza di sospensione,
i cui tempi sono necessariamente più lunghi, né gli consente di
adottare, indipendentemente dalla pronuncia di annullamento da parte
del giudice amministrativo, provvedimenti cautelari diretti a
sospendere l'efficacia di un atto amministrativo lesivo di un
interesse legittimo, che sia produttivo di un danno risarcibile;
che, sempre in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, il giudice a quo , ha, infine, censurato l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non consente né
al giudice comune né alla Corte costituzionale l'adozione di un
provvedimento d'urgenza durante la sospensione del processo nel quale
sia stato sollevato l'incidente di costituzionalità o durante la
pendenza del giudizio di costituzionalità;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni
sollevate;
Considerato che emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione del
giudice a quo nel procedimento che ha dato origine all'incidente di
costituzionalità: appare, infatti, di tutta evidenza che la domanda
proposta aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non
di un diritto soggettivo, non essendo revocabile in dubbio che
neanche la urgenza della misura cautelare consente al giudice adito
di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre
giurisdizioni;
che il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di
giurisdizione in capo al giudice a quo rende irrilevanti, secondo il
costante indirizzo della Corte (v., da ultimo, le sentenze n. 263 del
1994; n. 349; n. 288 e n. 163 del 1993; ordinanza n. 458 del 1992),
le questioni sollevate;
che di esse, va, pertanto, dichiarata la manifesta
inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura
civile, 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento
agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice istruttore del
Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte