Ordinanza n. 348/1996
Altra decisione · depositata il 18/10/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263-bislegge 532/1982
- art. 7legge 532/1982
- art. 8legge 532/1982
usata come parametro
citata
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263-bis,
primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto
1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8
della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale
del 1930, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1983 dal
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro,
iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in sede
di riesame proposto avverso decreto di convalida di arresto, con
ordinanza del 23 dicembre 1983 - pervenuta alla Corte il 10 aprile
1996 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12
agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto
dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di
procedura penale del 1930, nelle parti in cui non prevedono e non
consentono esplicitamente che, in sede di riesame dinnanzi al
tribunale competente, la revoca dei provvedimenti restrittivi possa
essere adottata, con carattere di immediatezza, anche soltanto per
mere ragioni di legittimità attinenti al mancato rispetto, da parte
del giudice procedente, delle precise ed inderogabili norme di legge
che disciplinano l'emissione dei provvedimenti in questione;
che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come la
giurisprudenza di legittimità si sia più volte espressa nel senso
che il tribunale adìto a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen. 1930
possa e debba provvedere a sanare le nullità riscontrate nel
provvedimento sottoposto a riesame e prima fra tutte quella derivante
dal difetto di motivazione, mediante l'esercizio di poteri di
"supplenza", sul presupposto che ogni questione attinente alla
legittimità dell'atto impugnato debba essere riservata alla Corte di
cassazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla
pronuncia della ordinanza di rimessione e del profondo mutamento
subìto dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che il
tribunale rimettente verifichi se le disposizioni oggetto di
impugnativa risultino o meno tuttora applicabili ai fini della
decisione che lo stesso è chiamato ad adottare;
e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice
a quo perché proceda a nuovo esame circa la rilevanza della
questione dedotta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte