Ordinanza n. 348/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso, con ordinanza emessa il 6 novembre 2000, dal giudice di
pace di Cesena, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maraldi
Arnaldo e il Sindaco del comune di Cesena, iscritta al n. 836 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il giudice di pace di Cesena, con ordinanza del
6 novembre 2000, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), "nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di
indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che
ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 172
della stessa legge per coloro che si trovano in analoga situazione
rispetto alle cinture di sicurezza";
che il rimettente, nel rilevare che le menzionate
disposizioni disciplinano "situazioni omogenee e sostanzialmente
identiche", dirette al medesimo fine di tutelare l'integrità fisica
dei conducenti o dei passeggeri, ritiene non giustificata la mancata
previsione, da parte dell'art. 171 del codice della strada, di una
esenzione analoga a quella prevista dall'art. 172, comma 3, lettera
f), il quale esclude l'obbligo di utilizzazione delle cinture di
sicurezza per le persone che risultino affette da patologie
particolari, che costituiscano controindicazione specifica all'uso
delle cinture medesime;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'infondatezza della questione, stante la diversità
della situazioni poste a confronto.
Considerato che il rimettente, nell'invocare l'art. 3 della
Costituzione, prospetta una disparità di trattamento tra situazioni
che, invero, non possono, contrariamente a quanto assume l'ordinanza,
ritenersi omogenee;
che, infatti, l'obbligo di indossare il casco protettivo,
contemplato, dalla disposizione denunciata, per i conducenti di
ciclomotori a due ruote, motocicli a due ruote e motocarrozzette,
nonché per gli eventuali passeggeri, trae origine da ragioni di
esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla
circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche
strutturali del veicolo condotto; ragioni che sono del tutto diverse
da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso
delle cinture di sicurezza;
che, peraltro, nell'ambito della situazione dedotta come
tertium comparationis la disciplina invocata dal rimettente
costituisce un trattamento derogatorio al regime generale della
materia;
che, tenuto conto di ciò, e in assenza di una ratio che
imponga l'estensione della disciplina, invocata come tertium
comparationis al caso oggetto del giudizio a quo la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di
Cesena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte