Ordinanza n. 349/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 539/1981
- art. 3d.l. 539/1981
- art. 4d.l. 539/1981
- art. 5d.l. 539/1981
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,3, 4
e 5 decreto legge 26 settembre 1981, n. 539 (Contenimento della spesa
del bilancio statale e di quelli regionali), promossi con ricorsi dei
Presidenti delle Regioni Lombardia, Sardegna, Liguria ed
Emilia-Romagna, notificati il 29 ottobre 1981, depositati
rispettivamente il 5, 6 e 7 novembre 1981 ed iscritti ai nn. 58, 59,60
e 61 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 ottobre 1981, la Regione
Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge n. 539 del 26
settembre 1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di
quelli regionali), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
che analoghe impugnative sono state proposte, con ricorsi notificati
lo stesso giorno, dalla Regione Liguria, limitatamente all'art. 2 primo
comma, e dalla Regione Lombardia, limitatamente agli artt. 2 e 4 del
detto decreto-legge, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 119,
117, 123 e 115 della Costituzione;
che, infine, anche la Regione Sardegna, con altro ricorso in pari
data, ha denunziato l'art. 3 del d.l. n. 539 cit., per asserito
contrasto con gli artt. 7, 8 e 54, quarto comma, dello Statuto di
autonomia;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni
sollevate.
Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica ordinanza;
che, per altro, il d.l. n. 539 del 1981 - cui si riferiscono le varie
impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è
stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto
dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte
le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse
"forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per
necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come
non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da
ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.l. 26
settembre 1981, n. 539 (Contenimento della spesa del bilancio statale e
di quelli regionali), rispettivamente sollevate dalle Regioni
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Sardegna in riferimento agli artt.
5, 115, 117, 118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8, 54, quarto comma,
dello Statuto speciale della Regione Sardegna - con i ricorsi di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte