Ordinanza n. 349/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.P.R. 488/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo
comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di
calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal
Pretore di Genova, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno
1984;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Oretta Marsella
nei confronti dell'I.N.P.S. che le aveva negato la pensione di
invalidità nel presupposto della inesistenza del requisito
contributivo, il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui
prevede che il requisito contributivo, ai fini del conseguimento
della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche nel corso del
procedimento amministrativo o giudiziario solo per i coltivatori
diretti, gli artigiani e i commercianti e non anche per i lavoratori
dipendenti;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito
l'infondatezza della questione in quanto la norma censurata è
interpretata nel senso che, anche per i lavoratori dipendenti il
requisito contributivo può essere perfezionato dopo la presentazione
della domanda con spostamento della decorrenza della prestazione
richiesta al momento del detto perfezionamento;
Considerato che la dedotta disparità di trattamento non sussiste,
in quanto difetta l'omogeneità delle situazioni poste a confronto;
che, invero, secondo anche l'orientamento giurisprudenziale
espresso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la
limitazione, alle sole categorie di lavoratori indicate nella norma
censurata, della possibilità che il requisito contributivo si
perfezioni dopo la presentazione della domanda di pensione e nel
corso del relativo procedimento risulta determinata esclusivamente
dalle peculiarità degli ordinamenti previdenziali propri delle
categorie medesime, a loro volta collegate alle specifiche modalità
di prestazione del lavoro, sicché identica possibilità appare
estranea agli aspetti assicurativi propri del lavoro dipendente;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte