Ordinanza n. 349/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso
con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo
contro il Ministero dell'Interno, ed altri, iscritta al n. 126 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo, segretario comunale
generale di classe I/A e titolare della Segreteria Generale del
Comune di Padova, contro il Ministero dell'Interno ed altri, diretto
ad ottenere il prolungamento dell'età pensionabile a settant'anni
per raggiungere il massimo della pensione, così come previsto per i
dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma quarto-quinquies, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28
febbraio 1990, n. 37, con ordinanza del 17 ottobre 1991 (R.O. n. 126
del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della detta disposizione, interpretata nel senso che essa si applica
solo ai dirigenti civili dello Stato;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3,
primo comma, della Costituzione, in quanto i segretari comunali sono
impiegati dello Stato (art. 173 del regio decreto n. 383 del 1934) e
godono del trattamento economico dei dirigenti dello Stato (art. 25,
quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972), mentre non risulta la ratio che ha ispirato il legislatore a restringere il beneficio in
questione ai soli dirigenti statali;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che si è già affermato (sentt. nn. 491 e 440 del
1991) che la regola generale valevole per i dipendenti pubblici è
quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni;
che solo per alcune categorie, tra cui i dirigenti civili dello
Stato, sono state previste delle deroghe delle quali si sono
evidenziate le ragioni;
che il prolungamento dell'età pensionabile costituisce una
scelta discrezionale del legislatore la quale, se sorretta da
ragionevoli motivi, non è arbitraria;
che non può porsi a base del giudizio di costituzionalità una
norma che sancisce una deroga espressa alla norma generale;
che non sono dedotti motivi nuovi che possano fondare una
diversa decisione;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata
dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte