Ordinanza n. 349/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), promossi con sei ordinanze in data 12
luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo,
iscritte ai nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del registro ordinanze 1995 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Federico Maria Petyx e di Maria
Grazia Petyx nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'Avvocato Leonardo Perrone per Federico Maria Petyx e per
Maria Grazia Petyx e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, con sei ordinanze di contenuto identico emesse il 12
luglio 1994 (R.O. nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 1995), nei giudizi
sui ricorsi proposti rispettivamente da Federico Maria Petyx (R.O.
nn. 34, 35 e 36) e Maria Grazia Petyx (R.O. nn. 37, 38 e 39) avverso
il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo in ordine
alla istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze,
relative alle somme percepite nel 1991 a titolo di indennità - in
seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza di terreni, avvenuta
il 22 marzo 1975, divenuta successivamente illegittima per decorrenza
del quinquennio e causa di un contenzioso definito con sentenza
intervenuta nell'anno 1990 - la Commissione tributaria di primo grado
di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che il remittente, premesso che la disposizione denunciata
assoggetta retroattivamente ad imposizione fiscale le indennità
percepite in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi
successivamente al 31 dicembre 1988, rileva che, nella fattispecie,
l'imposizione fiscale incide "su importi che non sono fonte di
insolita ricchezza, bensì un ricavo di un mero recupero a conforto
di un soppiantamento operato da parte di un ente pubblico su un
privato bene", con carenza di "quel presupposto di prelievo
impositivo su un vero e proprio produttore di ricchezza, cadendo
così il requisito soggettivo per quel tributo";
che si osserva, inoltre, che "un evento passato non può
costituire un attuale rivelatore di ricchezza", quando esso si sia
verificato in un tempo remoto, in cui non era neanche prevedibile
l'istituzione della imposizione;
che si sono costituite le parti private che, nell'assumere
l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, hanno
chiesto che la Corte con sentenza interpretativa di rigetto, dichiari
- ancorché la percezione delle somme sia avvenuta nel 1991 - non
applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 11, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia perché si tratta di
occupazione acquisitiva illegittima, sia perché la stessa si sarebbe
verificata nel 1980, a seguito di decreti di occupazione del 1975;
che, nel giudizio, è intervenuto altresì il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che i giudizi, promossi con ordinanze di contenuto
identico, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che le ordinanze di rimessione, sono, in punto di rilevanza
della questione ai fini del decidere, prive del benché minimo cenno
di motivazione;
che, d'altro canto le parti private sollevano in ordine alla
disposizione impugnata problemi applicativi, che spetta non a questa
Corte, bensì al giudice a quo, risolvere; problemi che incidono
anche sulla rilevanza della proposta questione;
che, pertanto, la questione, così come prospettata, è
manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte