Ordinanza n. 349/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 297Codice di procedura penale
- art. 12legge 332/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo
comma, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il
24 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Maiorano
Antonio, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297,
terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito ad
opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al
codice di procedura penale in tema di semplificazione dei
procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella
parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze
restrittive per fatti diversi, è prevista la decorrenza del termine
massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di
connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota
contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di
successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del
primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui viene
esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di
decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove
contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto
provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più
remota contestazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le
considerazioni svolte in altro atto di intervento;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996,
successiva alla ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata
l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa "certo
ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la
scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano
elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da
consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento
cautelare", secondo una prospettiva volta ad "impedire che, nel corso
delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi
ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure
a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa
diluizione nel tempo delle singole ordinanze";
che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve
essere dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 221 del
1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte