Ordinanza n. 35/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 741/1959
- art. 2legge 741/1959
- art. 3legge 741/1959
- art. 4legge 741/1959
- art. 7legge 741/1959
- art. 8legge 741/1959
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa
il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra lannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al
Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76
della Costituzione;
che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e
rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre
1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di
costituzionalità;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la
questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio
1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11
dicembre 1962;
che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della
legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo
la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di
legge a più contratti relativi ad una medesima categoria;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legitti mita'
costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute
negli artt. 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte