Ordinanza n. 35/1968
Altra decisione · depositata il 20/04/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica nn. 3312, 3313 e 3314 del 18 dicembre 1952,
promosso con ordinanza 29 dicembre 1965 (pervenuta alla Corte il 28
giugno 1966) del Tribunale di Bari, nel procedimento civile vertente
tra Zezza Giulia e Michele, eredi di Zezza Alfonso, e l'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - iscritta al n.
135 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma fondiaria;
Udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Ente di riforma fondiaria;
Ritenuto che il Tribunale di Bari, con l'ordinanza di rimessione,
ha proposto alla Corte la questione dl legittimità costituzionale del
decreti presidenziali indicati - in epigrafe deducendone l'eccesso dai
limiti della delega in quanto nella determinazione della consistenza
patrimoniale e conseguente calcolo della quota di scorporo, alla data
del 15 novembre 1949, in danno di Zezza Alfonso, si sarebbe tenuto
conto: a) di terreni siti in agro di Ortanova che figuravano
accatastati ad Alfonso Zezza, ma che in effetti appartenevano al
Demanio dello Stato; b) di variazioni catastali, comportanti aumento
del reddito dominicale, introdotte posteriormente al 15 novembre 1949;
Considerato che sulla scorta degli atti di causa non è dato
stabilire quale maggiore esproprio sia conseguito dall'estensione del
calcolo ai terreni siti in agro di Ortanova dei quali non era
proprietario Alfonso Zezza, mentre, per quanto attiene alle variazioni
di coltura, non risulta precisato di quali e quante variazioni si
tratti, se esse furono disposte a domanda o d'ufficio, in quali date
furono eseguite le verifiche catastali che dettero luogo a tali
variazioni ed infine quali siano le date della loro efficacia
(decorrenza);
che per l'acquisizione di questi elementi, indispensabili ai fini
della soluzione della proposta questione di legittimità
costituzionale, è necessario rimettere gli atti al Tribunale di Bari;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte