Ordinanza n. 35/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le
disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile
nel settore del commercio, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio
1969 dal pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Biscari
Giuseppe, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto che il pretore di Modica, con ordinanza 29 maggio 1969, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le
disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 relative
all'applicazione della scala mobile nel settore del commercio;
che, secondo l'ordinanza, le disposizioni impugnate violerebbero
gli artt. 23 e 70 della Costituzione (riserva di legge) perché la
determinazione periodica dell'indennità è affidata ad un "organo",
come l'Istituto centrale di statistica, privo di poteri impositivi,
invece che "di volta in volta promanare da specifico provvedimento
legislativo";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che l'ISTAT non esercita poteri impositivi, ma
raccoglie ed elabora, con l'ausilio di un'apposita commissione
nazionale, i dati relativi al costo della vita, alle cui variazioni la
legge ricollega la misura dell'indennità da pagare al lavoratore;
che pertanto il meccanismo della c.d. scala mobile è regolato
direttamente dalle norme denunciate con aggancio ad un parametro
mutevole nel tempo, per cui gli aumenti periodici di retribuzione
costituiscono attuazione di un'espressa volontà legislativa così che
è da escludere ictu oculi qualunque violazione della riserva di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le
disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile
nel settore del commercio, sollevata, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 23 e 70 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte