Ordinanza n. 35/1977
Altra decisione · depositata il 18/01/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Codice penale
- art. 8d.l. 99/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice
penale, nel testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n.
99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, promosso con ordinanza
emessa il 24 gennaio 1975 dal pretore di Silandro nel procedimento
penale a carico di Mall Jakob, iscritta al n. 221 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 188 del 16 luglio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il pretore di Silandro con ordinanza, emessa il 24
gennaio 1975 nel ricorso di procedimento penale a carico di Mall Jakob,
ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale osservando
che detta norma, se ritenuta inapplicabile allorché la continuazione
si profili tra un reato giudicato ed altro da giudicare (ma commesso
prima del passaggio in giudicato della sentenza precedentemente emessa)
ed il primo sia meno grave, darebbe luogo a disparità di trattamento
non razionalmente giustificate tra diverse ipotesi di reato continuato;
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che nell'ordinanza non si precisa se si sia o meno
verificato il passaggio in giudicato della prima sentenza e che
pertanto appare opportuno che il giudice a quo chiarisca tale
circostanza che viene indubbiamente ad incidere sulla rilevanza della
questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Silandro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte