Ordinanza n. 35/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 429legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma
terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1
legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1974 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente
tra Santori Adino e la società Etablissement Ouidi, iscritta al n. 98
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Rilevato che il pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre
1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, comma
terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto
1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie), in quanto - prevedendo la condanna del solo datore di
lavoro anche al pagamento della ulteriore somma a titolo del maggior
danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo
credito - determina una disparità di trattamento tra lavoratore e
datore di lavoro in contrasto con il principio di eguaglianza.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella
sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili
nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la
propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come
modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di
Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte