Ordinanza n. 35/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983
dal Pretore di Taranto, iscritta al n. 425 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 il Pretore di
Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun
rimedio contro la decisione del Capo dell'Ufficio in tema di
astensione né determina la forma di tale provvedimento;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un
lato creerebbe una disparità di trattamento tra il magistrato, cui
sia stata negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale
deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che godono "di
tre gradi di giudizio" e d'altro canto, non determinando la forma che
deve rivestire la decisione del Capo dell'Ufficio, consentirebbe
anche l'adozione di un provvedimento immotivato;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, ha concluso per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della prospettata
questione;
Considerato che, con la proposizione dell'istanza di astensione,
si dà luogo ad un procedimento del tutto distinto dal giudizio in
relazione al quale l'istanza stessa è stata formulata;
che, in particolare, il conseguente provvedimento del Capo
dell'Ufficio riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto
espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in
generale, della potestà direttiva;
che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto
procedimento a quo e non può quindi essere ammesso il giudizio di
legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte