Ordinanza n. 35/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Ordinamento penitenziario
- art. 18legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 47-bislegge 297/1985
- art. 47legge 663/1986
- art. 50legge 663/1986
- art. 18legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 febbraio e il 31 marzo 1989
dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei procedimenti di
sorveglianza relativi a Conisti Otello e Tersich Domenico, iscritte
ai nn. 355 e 358 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanze
del 22 febbraio e 31 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 355 e 359/1989) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che, divenuta
irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre,
prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione,
domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già
sofferti, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma e con
richiamo ai criteri di valutazione previsti, rispettivamente, dagli
artt. 47, terzo comma e 50 della stessa legge n. 354 del 1975, come
modificata dalla legge n. 663 del 1986, per l'affidamento in prova e
per la concessione della semilibertà;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato l'art. 3
Cost., in quanto l'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come
modificato dalla legge n. 663 del 1986, introdurrebbe una disparità
di trattamento tra i casi in cui la stessa legge n. 354 del 1975 e
successive modificazioni, al fine di prevenire incarcerazioni
improduttive ed inutili, consente la proponibilità di misure
alternative appena formatosi il giudicato (cioè in sede
preesecutiva) ed il caso sopra descritto in cui si è invece
costretti ad operare un'incarcerazione "forse anche qui inutilmente
aggiuntiva e improduttiva";
che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 27, terzo
comma, Cost., l'ordinanza di rimessione assume che la finalità
rieducativa della pena sarebbe palesemente vanificata da una norma
che esclude la proponibilità della liberazione anticipata a persona
non in istato di detenzione anche quando l'incarcerazione appaia
"inutile e improduttiva";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza
della sollevata questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle predette
questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
Considerato che le deroghe alla natura "penitenziaria" di alcune
misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art.
47- bis della legge penitenziaria, come introdotto dalla legge 21
giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto
comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e
sono riferite a misure alternative, quali l'affidamento in prova al
servizio sociale e la semilibertà, di natura diversa dalla
liberazione anticipata;
che non può assumersi che le predette deroghe abbiano
gravemente "infranto" il vecchio sistema dell'Ordinamento
penitenziario: questo, invero, conserva, almeno in ordine alla
liberazione anticipata, l'iniziale coerenza sistematica;
che l'impugnato art. 54 dell'Ordinamento penitenziario neppure
viola l'art. 27, terzo comma, Cost. giacché anche il "residuo" di
pena detentiva è finalizzato, secondo il comando della sentenza di
condanna (non "superata" da un'attuale valutazione "penitenziaria"
della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla
rieducazione dello stesso condannato ex art. 27, terzo comma, Cost.;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come
modificato dall'art. 18 della legge n. 663 del 1986, si palesa
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal
Tribunale di sorveglianza di Roma, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte