Ordinanza n. 35/1996
Altra decisione · depositata il 12/02/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 275, comma 3,
e 299, comma 2, del codice di procedura penale promossi con ordinanze
emesse:
1) il 13 luglio 1995 dal tribunale - sezione per il riesame - di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Sette
Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
2) il 13 luglio 1995 dal tribunale - sezione per il riesame - di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Martucci
Francesco, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che, nell'ambito di due separati giudizi di appello
instaurati, ai sensi dell'art. 310 del codice di procedura penale,
avverso provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
reiettivi di istanze proposte da persone sottoposte a indagini per la
revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
loro confronti, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
sollevato, con due distinte ordinanze - di identico contenuto - del
13 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 275, comma 3, e 299, comma 2, del codice di procedura
penale, nella parte in cui dette norme, in presenza di gravi indizi
di colpevolezza in ordine a taluno dei reati indicati dalla prima di
esse, non consentono la sostituzione, nel corso del procedimento
penale, della misura cautelare della custodia in carcere con quella
degli arresti domiciliari o, comunque, con altra misura meno
afflittiva, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma,
della Costituzione;
che il tribunale rimettente censura l'accennata preclusione alla
applicazione di misure cautelari gradate, in presenza di un titolo di
reato ostativo (nella specie, in entrambi i giudizi a quibus, quello
di estorsione aggravata), in primo luogo in relazione al parametro di
ragionevolezza, poiché la disciplina impugnata, mentre accorda al
giudice il potere di verificare l'esistenza o meno di esigenze
cautelari e dunque di decidere se applicare, o meno, una misura
cautelare, non gli affida alcuna discrezionalità rispetto al
criterio di adeguatezza e quindi circa la determinazione del tipo di
misura in concreto sufficiente alla tutela delle esigenze cautelari;
che la presunzione normativa di adeguatezza della sola custodia
carceraria (per i titoli di reato previsti dall'art. 275, comma 3,
cod. proc. pen.) è ulteriormente censurata dal rimettente in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché determina un
eguale trattamento cautelare rispetto a situazioni che possono
essere, in concreto, notevolmente diversificate sul piano oggettivo e
soggettivo;
che inoltre è dedotto il contrasto delle norme impugnate con gli
articoli 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, assumendosi che
dalle norme medesime conseguirebbe l'equiparazione della posizione
del "giudicabile" a quella del condannato e dunque la misura
cautelare verrebbe a configurarsi come anticipazione del trattamento
punitivo;
che in entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una
declaratoria di non fondatezza della questione;
Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la medesima
questione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica pronuncia;
che le censure sollevate investono l'art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. - e l'art. 299, comma 2, dello stesso codice che al primo
fa richiamo, con clausola di salvaguardia - nel testo risultante
dalle modifiche apportate dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e
poi, specificamente sul punto della presunzione di adeguatezza della
sola misura carceraria per certi titoli di reato, dal decreto-legge 9
settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 1991, n. 356;
che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,
è intervenuta la legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di
misure cautelari e di diritto di difesa), il cui art. 5 ha modificato
l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., delimitando a talune specifiche
fattispecie di reato (di "criminalità organizzata": associazioni di
tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste da detto articolo o al fine di agevolare
l'attività delle associazioni medesime) la prescrizione presuntiva
dell'adeguatezza della misura cautelare di maggior rigore,
restituendo in pari tempo al giudice un potere di apprezzamento della
scelta circa la misura da adottarsi, nel caso concreto, ab origine
ovvero nel corso del procedimento, per ogni altro titolo di reato;
che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al
giudice rimettente perché valuti la rilevanza della questione
sollevata alla luce della normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte