Ordinanza n. 35/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 13Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 146Codice penale
- art. 147Codice penale
- art. 47Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 11Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, e dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con
due ordinanze emesse il 6 e il 9 maggio 1996 dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli, iscritte ai nn. 303 e 304 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza
emessa il 6 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 12 maggio 1997
(r.o. n. 303 del 1997), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della
Costituzione, dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), come sostituito
dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui
prevede che l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al
servizio sociale va rimessa al pubblico ministero, il quale, se non
osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o
l'esecuzione del titolo, e non al magistrato di sorveglianza";
che il medesimo tribunale di sorveglianza di Napoli, con
ordinanza emessa il 9 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 12
maggio 1997 (r.o. n. 304 del 1997), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri
sopra ricordati, dell'art. 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975,
come sostituito dall'art. 11 della legge n. 663 del 1986, e dell'art.
91, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), "nella parte in cui prevedono che le istanze di
ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, in via
ordinaria e in casi particolari, vanno rimesse al pubblico ministero,
il quale, se non ostail limite di pena, sospende l'emissione o
l'esecuzione del titolo, e non al magistrato di sorveglianza";
nonché dell'art. 91, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990
"nella parte in cui assegna al pubblico ministero e non al magistrato
di sorveglianza il potere di disporre la scarcerazione del condannato
se non osta il limite di pena";
che nelle due ordinanze, motivate in modo identico, si osserva
come il pubblico ministero, a cui vengono presentate le istanze di
affidamento al servizio sociale previa sospensione dell'ordine di
esecuzione, o anche previo ordine di scarcerazione nell'ipotesi di
istanza di affidamento nei casi particolari del tossicodipendente o
dell'alcoodipendente che si sottoponga o intenda sottoporsi a
programma terapeutico, eserciti, secondo l'interpretazione più
largamente accolta, un potere in parte discrezionale, ed emani
provvedimenti che, pur essendo, secondo la giurisprudenza,
impugnabili dall'interessato davanti al giudice dell'esecuzione per
far valere la violazione di suoi diritti, risultano invece di fatto
sottratti ad ogni controllo giurisdizionale quando dispongono la
sospensione dell'ordine di esecuzione o della carcerazione già in
atto;
che, secondo il giudice a quo, l'attribuzione al pubblico
ministero del potere di accertare, sia pure in via provvisoria, se
sussistono le condizioni per l'ammissione alla misura alternativa
costituisce una interferenza nella competenza funzionale del
tribunale di sorveglianza, spostando la potestà punitiva dello Stato
in capo all'organo dell'esecuzione, con violazione della sfera di
competenza degli organi giurisdizionali, e consentendo al pubblico
ministero medesimo di impedire l'attuazione del giudicato e di
frustrare, con reiterati provvedimenti di sospensione (come nella
specie, in uno dei due casi, è avvenuto), le decisioni del tribunale
di sorveglianza;
che inoltre, sempre secondo il remittente, sotto il profilo della
ragionevolezza, le disposizioni impugnate appaiono in contrasto con
il sistema vigente, nel quale i provvedimenti di differimento
dell'esecuzione penale, nei casi contemplati dagli artt. 146 e 147
del codice penale, spettano al tribunale di sorveglianza - anche a
seguito della sentenza n. 274 del 1990 di questa Corte, che ha
dichiarato l'illegittimità della norma che attribuiva tale potere al
Ministro della giustizia in caso di domanda di grazia - nonché, in
sede preliminare e cautelare, al magistrato di sorveglianza, ai sensi
dell'art. 684, comma 2, del codice di procedura penale; anche nel
caso di istanze di ammissione a misure alternative, che potrebbero
essere motivate dalle stesse situazioni di fatto che sorreggono
l'istanza di differimento dell'esecuzione, sarebbe irragionevole
attribuire al pubblico ministero, anziché al magistrato di
sorveglianza, la decisione provvisoria sulla sospensione
dell'esecuzione, in considerazione della unitaria competenza
funzionale del tribunale di sorveglianza per tutte le ipotesi
richiamate;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, negando la fondatezza delle questioni;
che, secondo l'Avvocatura erariale, non sussiste la lamentata
eccessiva discrezionalità del pubblico ministero, il quale sarebbe
obbligato a disporre la sospensione alla sola condizione che non vi
osti il limite di pena; né sussisterebbe la lesione di alcuno dei
principi costituzionali invocati: non dell'art. 13 della
Costituzione, perché il potere di sospendere l'esecuzione non
contrasta con i diritti di libertà personale; non degli artt. 25,
101 e 102, perché il provvedimento del pubblico ministero non
costituisce esercizio della giurisdizione, ma attiene esclusivamente
alle modalità di esecuzione della sentenza di condanna; non, infine,
dell'art. 3, in quanto le situazioni disciplinate dagli artt. 146 e
147 cod. pen. sono diverse da quella considerata;
che inoltre, sempre secondo la difesa del Presidente del
Consiglio, non sussisterebbe alcuna irragionevolezza, in quanto il
provvedimento del pubblico ministero concerne la semplice sospensione
dell'esecuzione, con finalità cautelare, mentre la decisione
definitiva spetta al tribunale di sorveglianza; né varrebbe il
paragone con la situazione giudicata da questa Corte con la sentenza
n. 274 del 1990, in quanto nella specie il potere cautelare è
attribuito non già al Ministro, ma al pubblico ministero, che
appartiene all'ordine giudiziario, ed al quale è rimesso il dovere
istituzionale di provvedere alla esecuzione delle pene;
Considerato che i due giudizi, concernendo questioni
sostanzialmente identiche, vanno riuniti per esser decisi con unica
pronuncia;
che il tribunale di sorveglianza, il quale ha sollevato le
questioni in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio
sociale o di ammissione alla semilibertà, non è chiamato, in tale
sede, a fare applicazione delle norme impugnate, concernenti il
potere-dovere di provvisoria sospensione dell'esecuzione in attesa
della decisione del Tribunale di sorveglianza medesimo, potere-dovere
posto in capo al pubblico ministero, il quale nella specie aveva già
adottato i relativi provvedimenti, ma è chiamato esclusivamente a
decidere sulla ammissibilità e fondatezza delle istanze di
concessione delle misure alternative alla detenzione;
che pertanto le questioni sollevate devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili per evidente difetto di attualità della
rilevanza nella fase di giudizio di cui il Tribunale remittente è
investito (cfr., ex plurimis ordinanze n. 485 del 1995; n. 49 del
1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come
sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con
l'ordinanza, emessa il 6 maggio 1996, indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e
dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza
di Napoli con l'ordinanza, emessa il 9 maggio 1996, indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte