Ordinanza n. 35/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 8legge 772/1972
citata
- art. 8legge 230/1998
- art. 14legge 230/1998
- art. 23legge 230/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il
29 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di
P.E., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato del reato di diserzione [art. 148, numero 2), cod. pen. mil.
pace], il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
militare di Cagliari, con ordinanza in data 11 giugno 1997 (r.o.
n. 791/1997), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 148 cod. pen. mil. pace, in relazione
all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza),
"nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di una
condanna per il militare che fosse già stato condannato a pena di
durata uguale al servizio militare ancora da svolgere";
che, sulla premessa della natura permanente dei reati di
assenza dal servizio, e data la conseguente possibilità per
l'imputato di essere sottoposto a plurime successive condanne fino al
momento del congedo assoluto (e cioè fino al raggiungimento del
quarantacinquesimo anno di età), si sarebbe potuto realizzare il
fenomeno della cosiddetta "spirale delle condanne" per un unico fatto
criminoso;
che, richiamata la giurisprudenza costituzionale resa nella
materia dell'obiezione di coscienza (in particolare, le sentenze
nn. 409 del 1989, 467 del 1991, 343 del 1993), il giudice rimettente
osservava che da ultimo era intervenuta la sentenza n. 43 del 1997
della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772
del 1972, nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di
una condanna per il reato di rifiuto totale del servizio militare
determinato da obiezione di coscienza (cioè del rifiuto manifestato
prima dell'assunzione dello stesso servizio e adducendo i motivi di
cui all'art. 1 della legge);
che - proseguiva il rimettente - con altre precedenti
pronunce la Corte, affermando tra l'altro (sentenza n. 409 del 1989)
l'identità dell'interesse leso nelle due distinte ipotesi, quella
del reato previsto dalla normativa sull'obiezione di coscienza e
quella relativa a uno dei reati di assenza dal servizio, aveva
statuito (sentenza n. 343 del 1993) che alla condanna alla pena della
reclusione in misura complessivamente non inferiore al servizio di
leva, nel caso di diserzione, dovesse necessariamente seguire
l'esonero dal servizio militare, al pari di quanto era previsto per
colui che rifiutava il servizio militare di leva per i motivi di cui
all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;
che pertanto, ad avviso del giudice a quo a seguito della
sentenza n. 43 del 1997 appariva fondato il dubbio di
costituzionalità dell'art. 148 cod. pen. mil. pace in relazione
all'art. 8, commi secondo e terzo, della citata legge n. 772, nella
parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna,
una volta che il militare fosse già stato condannato a pena pari al
servizio ancora da svolgere;
che per un primo profilo sarebbe stato violato il principio
di uguaglianza, poiché al militare condannato per il reato di cui
all'art. 148 cod. pen. mil. pace sarebbe stato riservato un
trattamento deteriore rispetto a chi avesse rifiutato il servizio
militare a norma del citato art. 8: mentre nella prima ipotesi il
militare disertore avrebbe potuto essere punito per un numero
indefinito di volte, nel secondo caso l'obiettore di coscienza
avrebbe subi'to una sola condanna;
che la notevole diversità di trattamento penale tra le due
ipotesi sarebbe stata rilevante anche sotto il profilo della
proporzionalità, insita nel principio di uguaglianza, nonché in
relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una
serie indeterminata di condanne per un fatto sostanzialmente unico,
tendendo alla coartazione morale della persona, sarebbe risultata
lesiva della finalità rieducativa e del senso di umanità delle
pene;
che, con ordinanza n. 102 del 1999, questa Corte ha disposto
la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale militare di Cagliari, in quanto, essendo stato
l'art. 8 della legge n. 772 del 1972, assunto come termine di
raffronto, nel frattempo sostituito con l'art. 14 della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), ed avendo l'art. 23 di quest'ultima legge stabilito
l'abrogazione della legge n. 772 del 1972, spettava al rimettente
verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la
questione sollevata fosse tuttora rilevante;
che nell'ambito del medesimo giudizio penale, il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari,
rilevato che l'art. 8 della legge n. 772 del 1972 è stato
sostanzialmente sostituito dall'art. 14 della legge n. 230 del 1998 e
che la nuova disposizione ripete in più parti il dettato normativo
contenuto nel previgente art. 8, stabilendo, in particolare, nel suo
comma 5, che "coloro che adducendo motivi diversi da quelli indicati
nell'art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente,
prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di
leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato
per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo
complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva", al
pari di quanto stabilito dal citato art. 8, comma terzo, della legge
n. 772 del 1972, e ritenuta, pertanto, la questione tuttora
rilevante, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, con
ordinanza in data 29 settembre 1999 ha nuovamente sollevato, nei
termini e in riferimento ai parametri sopra illustrati, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. mil. pace,
assumendo peraltro come tertium comparationis l'art. 14 della legge
n. 230 del 1998 anziché l'art. 8 della legge n. 772 del 1972.
Considerato che il giudice a quo chiede a questa Corte una
pronuncia tale da escludere la possibilità di più di una condanna
per chi abbia già riportato condanna a una pena non inferiore al
servizio militare (ancora) da svolgere, in conseguenza di una
manifestazione di rifiuto del servizio militare che, per essere
immotivata o motivata con ragioni non riconducibili all'obiezione di
coscienza, integra uno dei reati di assenza dal servizio previsti dal
codice penale militare di pace (nella specie: il reato di
diserzione);
che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità della
norma incriminatrice del codice penale militare, per violazione degli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, è prospettata dal
rimettente a) secondo i termini della parte motivo dell'ordinanza di
rinvio, assumendo a termine di raffronto la disciplina posta in
materia di reati di obiezione di coscienza e, in particolare, in
relazione al principio della possibilità di una sola condanna nei
riguardi di chi rifiuti la prestazione militare per ragioni
riconducibili a quelle di coscienza legalmente previste (un
principio, questo, affermato dalla sentenza n. 43 del 1997 della
Corte costituzionale e successivamente recepito dal legislatore
nell'art. 14, comma 4, della legge n. 230 del 1998), nonché b)
secondo il dispositivo della medesima ordinanza di rinvio, "in
riferimento" all'art. 14, comma 5, della stessa legge n. 230, che
pone la regola dell'esonero dal servizio per chi rifiuti il servizio
senza addurre uno dei motivi qualificabili "di coscienza" secondo la
legge, una volta che per detto comportamento sia stata espiata una
pena per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del
servizio di leva;
che, relativamente al profilo in a) questa Corte ha già
affermato, nella sentenza n. 223 del 2000, che non contrasta con il
principio di uguaglianza la differenziazione nella disciplina
dell'esonero dagli obblighi di leva, a seconda che il mancato
adempimento di essi sia dipeso da ragioni di coscienza nel quale caso
la condizione dell'esonero consiste nel solo fatto della condanna per
il reato di rifiuto del servizio di cui all'art. 14, comma 2, della
legge n. 230 ovvero non sia dipeso da quelle ragioni nel quale caso
la condizione dell'esonero è l'espiazione di una pena pari almeno
alla durata del servizio -, giacché le ragioni che indussero a
statuire l'impossibilità di plurime condanne e pene (sentenza n. 43
del 1997) valgono solo per le ipotesi in cui entra in gioco il
fattore della coscienza;
che ancora nella citata sentenza n. 223 del 2000 si è
osservato che il legislatore, nel disporre l'esonero in conseguenza
dell'espiazione della pena per il disertore recidivo (comma 5
dell'art. 14), ha tenuto conto delle pronunce di questa Corte secondo
le quali la disciplina dell'esonero assume il carattere di mezzo per
impedire uno sproporzionato accumulo di pene (la "spirale delle
condanne") nei riguardi di quanti si sottraggono agli obblighi di
leva senza addurre ragioni di coscienza, onde evitare conseguenze
incostituzionali sia sul piano della ragionevolezza che su quello
della funzione della pena (art. 27 della Costituzione), senza che
ciò comporti, sempre sul piano costituzionale, alcuna necessità di
equiparazione di detta disciplina con quella stabilita per i reati
dettati da effettiva obiezione di coscienza;
che, relativamente al profilo in b) è sufficiente rilevare
che la disposizione del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 230 non
è idonea a costituire un termine di raffronto perché essa si
riferisce - ed è applicabile - proprio a tutti i reati che siano
espressivi di un "rifiuto" della prestazione militare ma che, per
difetto dell'elemento dell'adduzione di motivi di coscienza, ricadano
in una delle fattispecie del codice penale militare di pace, come la
diserzione (sentenza n. 223 del 2000, punto 4.2 del diritto; sentenza
n. 224 del 2000, punto 3 del diritto; ordinanza n. 513 del 2000);
che è proprio attraverso l'operatività della citata
clausola di esonero dal servizio militare una volta espiata la pena
nella misura stabilita che risulta preclusa in radice la possibilità
- lamentata invece dal rimettente - di una "serie indeterminata" di
condanne e di un "numero indefinito" di pene nei confronti del
soggetto che rifiuti il servizio nei termini detti sopra, ciò che fa
venir meno la premessa dalla quale muove il giudice di merito nel
sollevare la questione;
che per quanto detto la presente questione di
costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata
sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte