Ordinanza n. 350/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 400/1981
- art. 3d.l. 400/1981
- art. 1legge 400/1981
- art. 3legge 400/1981
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 400 (Blocco degli organici delle
unità sanitarie locali) promosso con ricorso del Presidente della
Regione Emilia-Romagna, notificato il 21 agosto 1981, depositato in
cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi
1981.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 agosto 1981, la Regione
Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 400 del 29 luglio
1981 (Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali), per
asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione;
che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della
questione sollevata.
Considerato che il d.l. n. 400 del 1981 - cui si riferisce
l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non
è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto
dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle
questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che
il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso
"debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza
dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di
diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del
presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 29 luglio 1981,
n. 400 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate
- in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione -
dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte