Ordinanza n. 350/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 1legge 152/1991
usata come parametro
citata
- art. 630Codice penale
- art. 15legge 306/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con n. due
ordinanze emesse il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di
Ancona nei procedimenti di sorveglianza relativi ad istanze di
liberazione anticipata nei confronti di Medaglia Francesco e Pagano
Guido, ordinanze iscritte ai nn. 201 e 223 del registro ordinanze
1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e
19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, con due
ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, entrambe emesse il
27 febbraio 1992 nel corso di procedimenti aventi ad oggetto
richieste di riduzione di pena per liberazione anticipata - avanzate
la prima da Medaglia Francesco, condannato per i reati di concorso in
sequestro di persona a scopo di estorsione, in rapina aggravata ed
altro, la seconda da Pagano Guido, condannato per il reato di
partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso -
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma,
prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.
1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in
relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena
ai fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis
e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico in
materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
repressione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
che tali istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati
acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte
della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali
per l'ordine e la sicurezza pubblica;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nei
casi di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per
liberazione anticipata derivano tanto per il Medaglia quanto per il
Pagano dalle informazioni acquisite per il tramite del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ascoli Piceno le
quali asseriscono l'insussistenza di elementi idonei a comprovare
l'attualità di collegamenti degli interessati "con la criminalità
organizzata (non la presenza, si badi, di positivi elementi di
riscontro atti a comprovare l'assenza di collegamenti attuali ovvero
l'intervenuta recisione di collegamenti passati)", aggiungendo
ulteriori emergenze da ritenere "apodittiche in quanto sfornite di
elementi di riscontro" e che, considerata la presunzione di
attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, appaiono
sufficienti "al fine di consustanziare una pronuncia di reiezione
dell'istanza", senza rendere necessari ulteriori più approfonditi
accertamenti, "siccome sarebbe viceversa opportuno laddove la
disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti
individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4- bis"
dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei quali le dette
informazioni sono ostative della concessione del beneficio "solo se
vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità organizzata o eversiva";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in
via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che, stante l'identità delle questioni proposte, i
giudizi devono essere riuniti;
che la questione di legittimità dell'art. 4- bis, primo comma,
prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.
1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - una norma peraltro modificata
dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, non ancora
convertito in legge - è stata già dichiarata manifestamente
infondata da questa Corte con ordinanza n. 271 del 1992;
che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti argomenti
nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di
Ancona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte