Ordinanza n. 351/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5legge 2248/1865
- art. 26legge 2248/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma
primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
degli immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982
dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra l'INPS e
Rossi Aldo, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1982;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra l'INPS,
locatore, e Rossi Aldo, conduttore, ed avente ad oggetto la
determinazione del canone di locazione ai sensi della legge 27 luglio
1978 n. 392, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 25 gennaio 1982
(in G.U. n. 227 del 1982; reg. ord. n. 163 del 1982) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma,
della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i
coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla categoria
catastale degli edifici;
che il Pretore riteneva che la norma potesse ledere il diritto del
conduttore di difendersi in giudizio (in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo,
non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento
catastale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, deducendo
l'infondatezza della questione.
Considerato che la medesima è stata già decisa con sentenza 7
aprile 1983 n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato
l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di
individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso
alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,
da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento
illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);
che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza 21 luglio 1983 n. 235.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n.
392, sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata nel
relativo registro al n. 163 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte