Ordinanza n. 351/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 638/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), promosso con ordinanza emessa il 20
giugno 1984 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 1251 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 91 bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Roma, nel corso di un giudizio promosso
da Parlato Salvatore contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di
invalidità pur essendo di età inferiore a quella per il
pensionamento di vecchiaia e pur percependo un reddito di lavoro
superiore ai limiti di legge, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della
legge 11 novembre 1983 n. 638 nella parte in cui dispone la
sospensione o la non attribuzione della pensione di invalidità a
coloro che si trovano nelle suddette condizioni;
che il giudice a quo ha messo in rilievo l'inesistenza di una
ragionevole giustificazione del differente trattamento riservato dal
legislatore al soggetto che ancora non ha compiuto l'età
pensionabile ed il soggetto che tale età ha compiuto;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito
l'inammissibilità della questione per non avere il giudice a quo
accertato la sussistenza dei requisiti cui è subordinata la
concessione della pensione di invalidità, il che avrebbe portato a
riconoscere al ricorrente la pensione per un certo periodo di tempo
precedente all'entrata in vigore della legge impugnata;
che nel merito ha rilevato la infondatezza della questione
poiché le situazioni poste a confronto sono disomogenee ed il
legislatore ha operato una scelta discrezionale favorendo, nei
confronti dei soggetti meno anziani, i soggetti più anziani i quali
versano in condizione di maggior bisogno a causa dell'età;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato
che la questione attiene ad una normativa che risulta superata dalla
legge 222 del 1984 per cui la disposizione censurata assume la
valenza di una norma ponte destinata ad operare per un periodo di
tempo circoscritto;
che, a seguito della nuova legge, sono stati unificati i
trattamenti di pensione di invalidità e quelli di vecchiaia secondo
una linea di tendenza alla progressiva unificazione dei regimi
previdenziali nell'intento di una contrazione della spesa pubblica;
considerato che il legislatore può diversificare i trattamenti
previdenziali ed assicurativi in relazione alla diversità delle
situazioni in cui versano i beneficiari;
che tale diversità può ragionevolmente trovare fondamento in
relazione all'età che, a sua volta, diversifica effettivamente le
situazioni di bisogno e di disagio;
che la scelta del legislatore non è né irrazionale né
arbitraria in quanto a lui spetta la determinazione dei tempi e dei
modi dei trattamenti previdenziali assicurativi in relazione alle
disponibilità finanziarie, sempre che siano assicurate le esigenze
di vita del lavoratore;
che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte