Ordinanza n. 351/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 563 del
codice di procedura penale e dell'art. 248 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 16 gennaio 1990 dal Pretore di Verbania nel procedimento
penale a carico di Mutazzi Alfredo, iscritta al n. 123 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Verbania, con ordinanza 16 gennaio
1990, sollevava questione di legittimità costituzionale nei
confronti dell'art.248 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale 1988 (Testo approvato con
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271), e degli artt.563,
primo comma, e 444 del codice di procedura penale 1988, con
riferimento agli artt.101, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,
e 13 della Costituzione;
che, giusta quanto esposto nell'ordinanza, in un procedimento
che prosegue con le norme del codice abrogato, l'imputato ha chiesto
tempestivamente applicazione della pena ai sensi dell'art.444
cod.proc.pen. 1988, incontrando il consenso del pubblico ministero
per una pena di mesi tre di reclusione e concessione di sospensione
condizionale;
che, però, ritiene il Pretore che il detto procedimento
speciale sarebbe incompatibile con l'art. 101, secondo comma, della
Costituzione perché il giudice si troverebbe obbligato ad emettere
sentenza di applicazione della pena richiesta, allo stato degli atti
e senza alcuna valutazione in ordine all'entità della pena stessa, e
senza potere indicare al pubblico ministero ulteriori indagini
rilevanti ai fini della decisione, e particolarmente ai fini del
proscioglimento;
che, per tal modo, viene limitato il potere discrezionale del
giudice, senza che la limitazione derivi dalla legge ma dalla
concorde e incontrollabile volontà delle parti;
che inoltre al giudice verrebbero altresì preclusi gli
accertamenti richiesti dall'art. 27 nei commi secondo e terzo;
che, per le stesse ragioni, la limitazione della libertà
personale dell'imputato viene a dipendere direttamente dalla stessa
sua volontà e dal consenso del pubblico ministero, mentre si tratta
di un bene indisponibile, in guisa che verrebbe e verificarsi palese
incompatibilità nei confronti dell'art.13 della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale si è riportata integralmente alle ragioni esposte in un
precedente analogo procedimento proveniente da altra Autorità
giudiziaria;
Considerato che, per quanto si riferisce alla valutazione
concernente la congruità della pena richiesta dalle parti, la Corte
ha già dichiarato, con sentenza 26 giugno 1990, n.313
l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art.444
cod.proc.pen. 1988 in riferimento all'art.27, terzo comma della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto
l'applicazione;
che, per quanto si riferisce a tutte le altre questioni
sollevate dall'ordinanza, con riferimento agli altri parametri sopra
enunciati, la stessa sentenza ne ha dichiarato l'infondatezza, né
l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e degli
artt. 563, primo comma, e 444 del codice di procedura penale,
sollevata dal Pretore di Verbania in riferimento all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, con ordinanza 16 gennaio 1990, perché è
già stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del
codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che
il giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti
hanno richiesto l'applicazione.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dei medesimi articoli, sollevata dalla stessa
ordinanza in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 27, secondo
comma, e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte