Ordinanza n. 351/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 ottobre
1991 e il 21 febbraio 1992 dal Pretore di Catania nei procedimenti
penali a carico di Saetta Giuseppe e Panzera Nino, iscritte ai nn. 65
e 203 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica nn. 9 e 18, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con due ordinanze identiche, il Pretore di Catania
ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444
del codice di procedura penale;
che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla
norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può
desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve
considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in
cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine
alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare
sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura
penale o applicare la pena;
che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla
qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al
giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in
ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di
un accordo;
che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il
diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la
rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può solo
ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta
dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla
attuazione di un rito speciale;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione;
Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che la questione, già sollevata negli stessi termini dal
medesimo giudice a quo, è stata dichiarata da questa Corte
manifestamente infondata con ordinanza n. 116 del 1992;
che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non
contengono nuove argomentazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte