Ordinanza n. 351/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 298/1992
usata come parametro
citata
- art. 4legge 405/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti
l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare
l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione
dei gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e
finanziarie), promossi con ordinanze emesse il 5 giugno 1992 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi proposti
da Mencacci Luigi ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di
Perugia, iscritte ai nn. da 447 a 464 del registro ordinanze 1992 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Mencacci Luigi nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con 18 ordinanze (da n. 447 a n. 464 R.O.) di
identico contenuto - emesse tutte il 5 giugno 1992 su altrettanti
ricorsi proposti avverso l'applicazione, da parte dell'Ufficio
tecnico erariale di Perugia, delle tariffe d'estimo del catasto
edilizio urbano determinate con decreto del Ministro delle finanze 27
settembre 1991, emanato in attuazione del precedente decreto
ministeriale 20 gennaio 1990 - la Commissione tributaria di primo
grado di Perugia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della
Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992,
n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta
e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle
emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto,
nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), che ha
attribuito "forza di legge" ai criteri fissati con i predetti decreti
ministeriali, in base ai quali le nuove tariffe e le nuove rendite
sono state determinate sulla base del "valore unitario di mercato
ordinariamente ritraibile,", cioè sulla base del valore venale
dell'immobile, anziché sulla base del valore locativo;
che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che la norma
impugnata, da un canto, non sarebbe sorretta dalle ragioni di
necessità e d'urgenza che solo legittimano l'adozione di un
provvedimento legislativo urgente; dall'altro, interpreterebbe
autenticamente una precedente norma di legge (art. 4, comma 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405) nel "senso distorto" datole dal
Ministro con i suoi decreti, senza alcun riferimento alla normativa
catastale, di cui alla legge n. 1249 del 1939 e al e al d.P.R. n.
1142 del 1949, i cui criteri di valutazione sono stati completamente
modificati; in terzo luogo violerebbe il diritto di difesa perché
interferirebbe con provvedimenti giurisdizionali che hanno già
disapplicato o annullato i decreti ministeriali citati; ed infine non
rispetterebbe il principio di ragionevolezza, "contrapposto al
sospetto di arbitrarietà", ricavabile dall'art. 3 della
Costituzione;
che si è costituita, in uno dei giudizi, la parte privata
aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione
(reg. ord. n. 447 del 1992), mentre è intervenuto in tutti i giudizi
il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso
la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte
identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia;
che il decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 non è stato
convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 25 luglio
1992;
che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti
l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare
l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione
del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e
finanziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte