Ordinanza n. 351/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 498/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 336/1970
- art. 3legge 824/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto
comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 27
gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso proposto da De Benedittis Mario ed altri contro il Ministero
dei Beni Culturali ed Ambientali ed altro, iscritta al n. 185 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero per i beni culturali
ed ambientali hanno chiesto, con ricorso diretto al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del loro diritto
a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito
dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e
assimilati), agli ex combattenti (e categorie equiparate), e il
conseguente computo di detta anzianità nella determinazione della
retribuzione, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere
generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;
che non ricorreva nella specie il divieto di applicazione per
più di una volta dei benefici combattentistici, stabilito dall'art.
3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione,
modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto
all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata
in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha
stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori
anzianità previste dalla legge n. 336 del 1970 in sede di successiva
ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere
generale con il conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori
trattamenti già in godimento;
che il TAR del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, questione di costituzionalità di detta norma,
come rilevante, in quanto il ricorso andrebbe accolto, in ossequio a
una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, se non vi
ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del
1992;
che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio
attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge
n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal
servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche
nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi
accordi nazionali di lavoro;
che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, perché - non diversamente da quanto deciso dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 39/1993 - essa avrebbe determinato
una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si
trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie
equiparate), essendosi accordato ad alcuni e negato ad altri il
beneficio;
che nel nostro caso la denunciata disparità non potrebbe dirsi
sanata per effetto della disposizione che stabilisce il
riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento da parte di
taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe
ristabilirsi, non senza incertezze, in un arco di tempo ampio e
consistente;
che la sostituzione del legislatore all'interprete (giudice)
attraverso l'emanazione di una disposizione simulata come
interpretativa, ma in realtà abrogativa con efficacia retroattiva,
sarebbe viziata dalla illegittimità, perché interferirebbe
nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro potere
costituzionale (onde si potrebbe parlare di uno sviamento strumentale
della funzione legislativa);
che la norma impugnata, inoltre, violerebbe anche il principio
(peraltro non assoluto) in virtù del quale la legge deve disporre
solo per l'avvenire (art. 11 delle preleggi), in tal modo frustrando
l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella certezza
giuridica (sentenze n. 255/1990, 822/1988 e 349/1985);
che facendo ricorso ad una legge-provvedimento, la quale, pur
non abrogando ex tunc un diritto già riconosciuto, di fatto lo
svuota del suo contenuto, il legislatore, oltre a violare i principi
costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e imparzialità,
avrebbe altresì violato i principi di buon andamento
dell'amministrazione e di pienezza della tutela giurisdizionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che la questione ha già formato oggetto
dell'attenzione della Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la
sentenza n. 153/1994 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.
299/1994;
che, non risultando nuovi profili, la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte