Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 498/1992

citata

  • art. 1legge 336/1970
  • art. 3legge 824/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto

comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 27

gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

ricorso proposto da De Benedittis Mario ed altri contro il Ministero

dei Beni Culturali ed Ambientali ed altro, iscritta al n. 185 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero per i beni culturali

ed ambientali hanno chiesto, con ricorso diretto al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del loro diritto

a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito

dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei

dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e

assimilati), agli ex combattenti (e categorie equiparate), e il

conseguente computo di detta anzianità nella determinazione della

retribuzione, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere

generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che non ricorreva nella specie il divieto di applicazione per

più di una volta dei benefici combattentistici, stabilito dall'art.

3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione,

modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto

all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata

in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha

stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori

anzianità previste dalla legge n. 336 del 1970 in sede di successiva

ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere

generale con il conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori

trattamenti già in godimento;

che il TAR del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, questione di costituzionalità di detta norma,

come rilevante, in quanto il ricorso andrebbe accolto, in ossequio a

una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, se non vi

ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del

1992;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio

attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge

n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal

servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche

nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi

accordi nazionali di lavoro;

che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, perché - non diversamente da quanto deciso dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 39/1993 - essa avrebbe determinato

una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si

trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie

equiparate), essendosi accordato ad alcuni e negato ad altri il

beneficio;

che nel nostro caso la denunciata disparità non potrebbe dirsi

sanata per effetto della disposizione che stabilisce il

riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento da parte di

taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe

ristabilirsi, non senza incertezze, in un arco di tempo ampio e

consistente;

che la sostituzione del legislatore all'interprete (giudice)

attraverso l'emanazione di una disposizione simulata come

interpretativa, ma in realtà abrogativa con efficacia retroattiva,

sarebbe viziata dalla illegittimità, perché interferirebbe

nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro potere

costituzionale (onde si potrebbe parlare di uno sviamento strumentale

della funzione legislativa);

che la norma impugnata, inoltre, violerebbe anche il principio

(peraltro non assoluto) in virtù del quale la legge deve disporre

solo per l'avvenire (art. 11 delle preleggi), in tal modo frustrando

l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella certezza

giuridica (sentenze n. 255/1990, 822/1988 e 349/1985);

che facendo ricorso ad una legge-provvedimento, la quale, pur

non abrogando ex tunc un diritto già riconosciuto, di fatto lo

svuota del suo contenuto, il legislatore, oltre a violare i principi

costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e imparzialità,

avrebbe altresì violato i principi di buon andamento

dell'amministrazione e di pienezza della tutela giurisdizionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che la questione ha già formato oggetto

dell'attenzione della Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la

sentenza n. 153/1994 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.

299/1994;

che, non risultando nuovi profili, la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23

dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte