Ordinanza n. 351/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 80Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
- art. 69legge 331/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), e dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) nel testo modificato dall'art. 69 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali, sull'alcole,
sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa
fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con
ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Zavattieri
Antonio ed altro contro l'Ufficio del registro di Domodossola,
iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso
di accertamento del valore di immobili ai fini dell'imposta di
registro e dell' imposta sull'incremento di valore degli immobili
(INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con
ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 26 del 1995), ha sollevato,
in riferimento all'art. 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie
giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie;
che il giudice a quo osserva, in proposito, che le Commissioni
tributarie non avrebbero natura di organi di giurisdizione ordinaria,
e nemmeno di giurisdizione amministrativa secondo una pronuncia del
1980 del Consiglio nazionale forense che, alla stregua di tale
rilievo, aveva respinto il ricorso di un giudice tributario inteso ad
ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù del
possesso in capo al ricorrente del requisito dello svolgimento delle
funzioni di magistrato amministrativo per oltre cinque anni;
che con la medesima ordinanza, la predetta Commissione
tributaria di primo grado di Verbania ha, altresì, impugnato l'art.
80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel
testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, che differisce l'efficacia di tutte le norme del citato decreto
legislativo, e non solo di quelle incompatibili con le attuali
Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende
Commissioni tributarie provinciali e regionali;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si
porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto la riforma del
contenzioso tributario, attuata con il predetto d.-lgs. n. 546 del
1992, potrebbe già trovare applicazione ad opera delle attuali
Commissioni tributarie per alcune parti, quali quelle concernenti
l'assistenza tecnica, la sospensione dell'atto impugnato, le spese
del giudizio;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza delle questioni;
Considerato, quanto alla prima questione, che il problema della
natura giuridica delle Commissioni tributarie è stato
definitivamente risolto da questa Corte nel senso del carattere
giurisdizionale delle stesse (v., fra le altre, sentenze n. 50 del
1989; n. 21 del 1986; n. 63 del 1982; n. 215 del 1976; n. 287 del
1974) e che, ciò posto, non può ritenersi che l'attribuzione ad
esse della cognizione in via esclusiva delle controversie tributarie
si ponga in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Questo,
infatti, nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione
agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende
escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla
entrata in vigore della Costituzione, che, come le Commissioni
tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono
rimaste in vita - pur in presenza del divieto di istituzione di
giudici speciali, di cui all'art. 102 della stessa Costituzione -
attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai
principi costituzionali (sentenza n. 215 del 1976);
che, per quanto riguarda il lamentato contrasto dell'art. 80,
comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, va
rilevato che la norma impugnata ricollega la data di inizio della
efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso
tributario a quella della istituzione delle nuove Commissioni
tributarie provinciali e regionali;
che la potestà, rimessa alla discrezionalità legislativa - ed
il cui esercizio non costituisce una novità nell'ordinamento vigente
- di fissare un dies a quo per la efficacia di una nuova disciplina
processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari
perché essa possa essere attuata, appare tanto più ragionevole
allorché, come nel caso di specie, l'entrata in vigore della riforma
richieda una radicale modificazione delle strutture attraverso la
costituzione di nuovi organismi giurisdizionali (con la correlativa
esigenza di modifiche della procedura);
che, del resto, come già rilevato da questa Corte, la
istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non
lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo
(ordinanza n. 230 del 1994);
che, pertanto, entrambe le questioni sollevate vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato
dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti
la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi
di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale
straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione
dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con la
medesima ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte