Ordinanza n. 352/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dalla Corte
d'assise di Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura,
iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'assise di Rovigo, con ordinanza del 21
ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 384 del codice
penale, "nella parte in cui non prevede che in relazione all'art. 378
c.p. non sia punibile chi è stato costretto dalla necessità di
salvare, oltre a sé e ad un prossimo congiunto, anche il convivente
more uxorio";
Considerato che un'analoga questione, avente ad oggetto il
combinato disposto degli artt. 307, quarto comma, e 384 del codice
penale, è già stata dichiarata inammissibile, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 237 del 1986;
e che in tale decisione la Corte ha preso altresì in
considerazione la conformità della norma denunciata all'art. 2 della
Costituzione, osservando che, se pure "un consolidato rapporto,
ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine -
costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo
offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti
intrinseche manifestazioni solidaristiche", la "parificazione della
convivenza e del coniugio" coinvolgerebbe automaticamente altri
istituti, anche "di ordine processuale penale", così da comportare
"scelte e soluzioni di natura discrezionale", sulle quali "questa
Corte non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere quelle
competenze che spettano al Parlamento, nel normale esercizio di un
potere che il solo legislatore è chiamato ad esercitare";
che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti
nuovi rispetto a quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla
Corte di assise di Rovigo con ordinanza del 21 ottobre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte