Ordinanza n. 352/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 604/1973
usata come parametro
citata
- art. 28d.P.R. 604/1973
- art. 29d.P.R. 604/1973
- art. 28d.l. 16/1993
- art. 29d.l. 16/1993
- art. 2d.l. 16/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano) e dei DD.MM. 20
gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio
urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe di estimo
delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale),
promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Soresi
Rosa contro l'U.T.E. di Piacenza, iscritta al n. 483 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti l'atto di costituzione di Soresi Rosa, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente
avverso l'asserita illegittima attribuzione della rendita catastale
di un immobile urbano - di cui si chiedeva, previa disapplicazione
degli atti generali relativi alla formazione della nuova tariffa
d'estimo, dichiararsi la nullità o, in subordine, la riduzione - la
Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con ordinanza
emessa il 23 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 604
(Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano) "nella parte in cui sembra consentire al
Ministro delle finanze di dare generale applicazione degli artt. 28 e
29 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142", nonché, "in via derivata,
dei DM 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991", in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione;
che nell'ordinanza di rimessione si sostiene: a) che con decreto
del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 è stata autorizzata la
revisione delle tariffe d'estimo, poi emanata con successivo decreto
dello stesso Ministro in data 27 settembre 1991; b) che, per il
procedimento di revisione di dette tariffe, i decreti citati hanno
fatto riferimento al "valore di mercato ordinariamente ritraibile"
per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie A, B e C) e "al
valore ordinario (recte: unitario) di mercato, come media dei valori
riscontrati nel biennio 1988-89" per gli immobili a destinazione
speciale o particolare (categorie D ed E); c) che la rendita è stata
ricavata applicando ai detti valori lo stesso tasso di interesse per
tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria"; d) che è
stato quindi utilizzato un criterio "facendo generale applicazione -
ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 604 - degli
artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, che lo prevedono
invece in via di eccezione";
che, ad avviso del giudice a quo, detto "procedimento" avrebbe
comportato che "le obbligazioni tributarie relative agli immobili non
siano collegate alla capacità contributiva, ma ad un valore
convenzionale e presuntivo", e che di conseguenza le norme impugnate
non sarebbero rispettose dell'art. 53 della Costituzione. perché
introdurrebbero "di fatto una tassa patrimoniale sugli immobili";
che si è costituita in giudizio la parte privata, aderendo alle
considerazioni espresse nell'ordinanza di rinvio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando,
preliminarmente, la inammissibilità di tutte le questioni, sia di
quelle riferite ai decreti ministeriali sopra citati e cioè "ad atti
di amministrazione non legislativi", non sindacabili in un giudizio
di costituzionalità, sia di quella concernente l'art. 6 del d.P.R.
n. 604 del 1973, per difetto di motivazione, e, nel merito,
sostenendone l'infondatezza poiché nel sistema tributario
"l'indicatore di capacità contributiva" non è costituito solo dal
reddito, specie in epoche in cui la pressione fiscale deve
necessariamente essere elevata, ed è addirittura doveroso affiancare
ad esso altri indicatori di ricchezza, quale il possesso di cespiti
patrimoniali, già utilizzato dal legislatore per diverse imposte
(imposta sulle successioni, imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari e di aziende, imposta sulle società anteriore al 1974,
imposta sui fondi di investimento "aperti", ecc.); il che, d'altra
parte, corrisponde ad una corretta applicazione del principio della
progressività tributaria (art. 53, secondo comma, della
Costituzione).
Considerato che i decreti ministeriali impugnati non possono
essere sottoposti al sindacato della Corte, in quanto atti privi di
forza di legge, e pertanto la questione di legittimità
costituzionale ad essi riferita è manifestamente inammissibile (v.
da ultimo, sentenza n. 23 del 1989);
che, per quanto concerne l'altra questione relativa all'art. 6
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 - che, ad avviso del giudice a
quo, costituirebbe la base legislativa dei predetti decreti
ministeriali e che avrebbe consentito, in concreto, per la
determinazione delle nuove tariffe d'estimo, l'applicazione in via
generale di criteri che invece la disciplina precedente, ivi
richiamata, e specificamente gli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre
1949, n. 1142 considerano soltanto in via di eccezione - va rilevato
che, per effetto dell'art. 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - che
è l'ultimo di una serie di decreti legge non convertiti (nn. 298,
348, 388, 455 del 1992) - è mutato il quadro normativo che il
giudice a quo è chiamato ad applicare e pertanto gli vanno
restituiti gli atti per un nuovo esame della rilevanza di detta
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dei decreti del Ministro delle finanze 20
gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio
urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe d'estimo
delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale)
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti alla predetta Commissione
tributaria per un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni
e del catasto edilizio urbano).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte