Ordinanza n. 352/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 953/1982
- art. 2legge 53/1983
- art. 5legge 53/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, della legge 28
febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia
tributaria) (rectius: del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
recante misure in materia tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), coordinato con l'art. 2,
lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il
7 febbraio 1995 dal Giudice conciliatore di Roma nel procedimento
civile vertente tra l'Associazione per la difesa dei consumatori e
degli utenti "Dideikon" ed altra e l'A.C.I., iscritta al n. 213 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 213, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti l'atto di costituzione dell'Associazione per la difesa dei
consumatori e degli utenti "Dideikon" ed altra, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avv. Mario Marchetti per l'Associazione per la difesa dei
consumatori e degli utenti "Dideikon" ed altra e l'avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso
dall'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti
"Dideikon" ed altra avverso l'A.C.I. ed altro, il Giudice
conciliatore di Roma, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 (r.o.
n. 213 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo,
della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (rectius: del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53)
coordinato con l'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n.
39, contenente il testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche;
che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate "adottano
parametri iniqui ed irrazionali al criterio impositivo della
proprietà del veicolo", onde la tassa di circolazione non sarebbe
più un "tributo corrisposto per un servizio reso al privato",
"bensì prestazione pecuniaria dovuta dal contribuente allo Stato,
derivante dalla proprietà di un veicolo";
che, sempre ad avviso del remittente, l'imposta de qua
colpirebbe "l'intera categoria degli automobilisti senza operare
alcuna distinzione all'interno della medesima", penalizzerebbe
"l'automobile di piccola cilindrata che è da considerare non un
lusso, ma una necessità soprattutto per chi lavora, data la
inefficienza dei mezzi pubblici" e non terrebbe conto del reddito del
contribuente, ponendosi così in contrasto con i principi di
uguaglianza e di capacità contributiva, intesa quest'ultima come "il
complesso dei redditi di cui gode il contribuente" e al tempo stesso
come situazione rilevabile "anche dal solo possesso del bene
indipendentemente dalla circostanza che il proprietario, per incuria
o incapacità, non tragga un adeguato compenso dall'impiego del bene
stesso";
che, inoltre, secondo il giudice a quo non rientrerebbe "nella
discrezionalità del legislatore fissare i criteri di
differenziazione delle aliquote delle imposte automobilistiche, dal
momento che l'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva";
che si sono costituiti l'Associazione per la difesa dei
consumatori e degli utenti "DideiKon" e la dott.ssa Francesca
Bocchese in proprio e nella qualità di socia della predetta
Associazione, per chiedere una declaratoria di illegittimità
costituzionale delle disposizioni censurate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile quanto
all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e comunque in
toto non fondata, giacché la commisurazione del tributo in funzione
della potenza in CV del motore sarebbe di per sé "normalmente indice
di capacità contributiva", in quanto la maggiore potenza comporta
più elevati costi d'acquisto ed utilizzazione;
Considerato che l'ordinanza, nel muovere da premesse erronee, là
dove afferma che l'imposta in questione colpirebbe "l'intera
categoria degli automobilisti, senza operare alcuna distinzione
all'interno della medesima", si fonda al tempo stesso su motivazioni
contraddittorie, là dove assume che la capacità contributiva
sarebbe, da un lato, la risultante del "complesso dei redditi di cui
gode il contribuente" e, dall'altro, una situazione rilevabile "anche
dal solo possesso dei beni" indipendentemente dalla circostanza che
il proprietario "tragga un adeguato compenso dall'impiego" dei beni
stessi;
che, in ogni caso, e contrariamente a quanto assume il
remittente, rientra nella discrezionalità del legislatore la
determinazione degli indici di capacità contributiva e della
conseguente entità dell'onere tributario, essendo riservato a questa
Corte di verificare la palese arbitrarietà e irrazionalità delle
scelte legislative;
che, per quanto concerne la dedotta violazione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza di
rimessione non fornisce alcuna indicazione della norma o del
principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione
impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, porrebbe
in essere la lamentata discriminazione;
che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo,
trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53, e dell'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte